Credo di essermi dato la risposta da solo con questo link:
http://www.anticorruzione.it/portal/pub ... 47817eb89b relativo alla Deliberazione dell'A.N.A.C. n. 59/2013 ed in particolare questa parte:
"Modalità di pubblicazione
I dati devono essere pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, sotto-sezioni di secondo livello “Criteri e modalità” e “Atti di concessione”. Si rinvia, comunque, a quanto previsto nell’allegato 1 alla delibera n. 50/2013, recante “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”.
L’art. 27, c. 2, impone che la pubblicazione delle informazioni debba avvenire secondo modalità di facile consultazione, in tabelle in formato aperto che ne consentano l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo, e che annualmente debbano essere organizzate in un unico elenco per singola amministrazione. Con riferimento alla qualità delle informazioni pubblicate, la Commissione ha già fornito indicazioni all’interno dell’allegato 2 alla delibera sopra citata.
In proposito, la Commissione è dell’avviso che le informazioni, suddivise per anno, debbano essere pubblicate in elenchi, consultabili sulla base di criteri funzionali (ad esempio, titolo giuridico di attribuzione, ammontare dell’importo, ordine alfabetico dei beneficiari etc.). Per evitare una duplicazione degli adempimenti e semplificare il più possibile le attività delle amministrazioni,
i suddetti elenchi devono essere strutturati in modo tale da assolvere anche le funzioni dell’Albo dei beneficiari che, stando all’art. 1 del d.P.R. n. 118/2000, le amministrazioni dello Stato, le Regioni, comprese le Regioni a statuto speciale, le Province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici devono istituire e aggiornare annualmente."
Praticamente credo il tutto stia a come è strutturato il sito istituzionale se permette di fare una "rendicontazione" per anno finanziario e via
