ALBO BENEFICIARI E PROVVIDENZE 2014

ALBO BENEFICIARI E PROVVIDENZE 2014

Messaggioda ragioneriac » 06/03/2015, 11:33

Ciao!
Sorge un dubbio e vorrei un confronto:

Gli anni scorsi entro il 31.03 si doveva provvedere alla pubblicazione dell'albo beneficiari e delle provvidenze di natura economica.
Ora con il D. Lgs. 33/2013, i dati delle concessioni e contributi (equiparabili ai dati da pubblicare in albo) sono già pubblicati in Amministrazione Trasparente.
Ho letto infatti, che il Garante della Privacy, ha ritenuto che la pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/13, assorba l'obbligo di formare e pubblicare l'albo, che risulta non più necessario.

Bisogna comunque portare in Giunta una sorta di "presa d'atto" delle concessioni e dei contributi emessi? O non bisogna fare niente?

Grazie mille,
buona giornata a tutti!
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Re: ALBO BENEFICIARI E PROVVIDENZE 2014

Messaggioda Paolo Gros » 06/03/2015, 11:49

bah direi nulla
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Re: ALBO BENEFICIARI E PROVVIDENZE 2014

Messaggioda Novello Ragioneria » 05/05/2016, 10:43

Anche per l'anno appena trascorso (il 2015) l'adempimento relativo all'albo beneficiari provvidenze economiche è da intendersi abrogato (nel senso che è già assolto con le pubblicazioni dei contributi nell'apposita sezione del sito del Comune)?

C'è una normativa che espressamente ha abrogato l'approvazione di Giunta dell'albo? :?
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Re: ALBO BENEFICIARI E PROVVIDENZE 2014

Messaggioda Novello Ragioneria » 05/05/2016, 10:53

Credo di essermi dato la risposta da solo con questo link:
http://www.anticorruzione.it/portal/pub ... 47817eb89b
relativo alla Deliberazione dell'A.N.A.C. n. 59/2013 ed in particolare questa parte:
"Modalità di pubblicazione
I dati devono essere pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, sotto-sezioni di secondo livello “Criteri e modalità” e “Atti di concessione”. Si rinvia, comunque, a quanto previsto nell’allegato 1 alla delibera n. 50/2013, recante “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”.
L’art. 27, c. 2, impone che la pubblicazione delle informazioni debba avvenire secondo modalità di facile consultazione, in tabelle in formato aperto che ne consentano l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo, e che annualmente debbano essere organizzate in un unico elenco per singola amministrazione. Con riferimento alla qualità delle informazioni pubblicate, la Commissione ha già fornito indicazioni all’interno dell’allegato 2 alla delibera sopra citata.
In proposito, la Commissione è dell’avviso che le informazioni, suddivise per anno, debbano essere pubblicate in elenchi, consultabili sulla base di criteri funzionali (ad esempio, titolo giuridico di attribuzione, ammontare dell’importo, ordine alfabetico dei beneficiari etc.). Per evitare una duplicazione degli adempimenti e semplificare il più possibile le attività delle amministrazioni,
i suddetti elenchi devono essere strutturati in modo tale da assolvere anche le funzioni dell’Albo dei beneficiari che, stando all’art. 1 del d.P.R. n. 118/2000, le amministrazioni dello Stato, le Regioni, comprese le Regioni a statuto speciale, le Province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici devono istituire e aggiornare annualmente."

Praticamente credo il tutto stia a come è strutturato il sito istituzionale se permette di fare una "rendicontazione" per anno finanziario e via :D
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