da Moderatore Tutto PA » 24/05/2016, 9:36
Il contratto d’opera professionale riguardante la progettazione di lavori di urbanizzazione può legittimamente contenere una clausola di copertura finanziaria, che rende tale contratto valido esclusivamente in caso di approvazione del finanziamento dei lavori (sentenza n. 10326/2016 della Cassazione). In caso di mancata approvazione del finanziamento, quindi, venendo meno una delle condizioni essenziali, il professionista non può richiedere il pagamento del compenso.
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