In riferimento agli enti che deliberano il ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale si pongono i seguenti interrogativi:
1) Premesso che l'art. 243-bis, 8° comma lett g) recita " può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo, secondo Voi i debiti fuori bilancio di parte capitale, già riconosciuti negli anni precedenti, e non ancora finanziati possono essere oggetto di richiesta di mutuo alla cassa DD.PP. dato che la circolare dello stesso istituto di credito, n. 1280/2013, pone come condizione che (pag. 18): "la contrazione dei prestiti deve intervenire nel medesimo anno solare nel quale è deliberato il riconoscimento dei debiti finanziati" o gli Enti che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale non sono soggetti a tale condizione???
2) i debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare con il piano di riequilibrio pluriennale devono essere oggetto di stipula degli atti di transazione con i creditori, con conseguente riconoscimento degli stessi in consiglio comunale, prima dell'approvazione del piano in consiglio e la successiva trasmissione, per la sua approvazione, alla Corte dei Conti ????
3) l'aumento di tutte le tariffe comunali al massimo, quale condizione per accedere al fondo di rotazione, può essere soddisfatta deliberando, in sede di salvaguardia degli equilibri o anche successivamente, tali aumenti, dato che l'Ente ha già approvato il bilancio senza deliberare le tariffe al massimo ed il termine ultimo per approvare il piano di riequilibrio scade i primi giorni di settembre?