da SILVIA EMANUELLI » 15/06/2016, 11:03
Nel 2015 avevo fatto un breve studio circa la fattibilità del baratto; posso darti come riferimento la nota di approfondimento dell'IFEL del 22.10.2015 e un articolo del IlSole24ore del 17.11.2015 (quest'ultimo in particolare parlava proprio degli obblighi fiscali in capo ai Comuni) ".... dal punto di vista fiscale la prestazione posta in essere dal soggetto dovrà essere inquadrata nelle categorie reddituali previste dal TUIR DPR 917/1986 al fine di individuare i corrispondenti obblighi fiscali. La prestazione può rientrare alternativamente tra le collaborazioni coordinate e continuative (più precisamente cosiddette mino co.co.co) se il soggetto utilizza i mezzi dell'Ente e svolge l'attività sotto la direzione di un responsabile, redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente di cui all'art. 67 comma 1 lettera i) del TUIR, se il soggetto utilizza, ancorché non abitualmente, mezzi propri e quindi dispone di una minima organizzazione d'impresa, redditi di lavoro autonomo occasionale o obblighi di fare non fare permettere di cui all'art. 67 comma 1 lettera l) del TUIR , redditi d'impresa o di lavoro autonomo abituale quando la prestazione viene eseguita da un soggetto dotato di partita IVA. Ognuna di queste fattispecie comporta per l'Ente e per il soggetto debitore l'assolvimento di obblighi fiscali in alcuni casi di non poco conto. Così nel caso di co.co.co. l'ente dovrà versare la contribuzione INPS alla gestione separata per conto del prestatore e assicurarlo all'INAIL nonché predisporre un cedolino paga effettuando le ritenute erariali e fornire la certificazione unica."
Non ho nulla di più recente perché poi hanno deciso di non procedere.