da MARIAG » 16/06/2016, 8:30
Applicazione dell'avanzo di amministrazione accertato
Una volta che l’avanzo di amministrazione viene accertato con l’approvazione consiliare
del rendiconto, esso può essere applicato al primo esercizio del bilancio di previsione
finanziario con le seguenti modalità:
durante l’esercizio provvisorio per quanto attiene alle QUOTE
VINCOLATE/ACCANTONATE (art. 175, comma 5-bis, lettera a), del TUEL, paragrafi
8.11 e 9.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria):
l’applicazione è consentita con deliberazione di Giunta comunale, senza necessità di
acquisizione del parere dell’organo di revisione (l’organo di revisione deve però dare
conto nella propria relazione al rendiconto di aver verificato l’esistenza dei presupposti
che hanno dato luogo alla variazione di bilancio). Questa variazione va comunicata al
Consiglio comunale con le modalità indicate dal regolamento di contabilità (art. 175,
comma 5-ter, del TUEL);
dopo l’approvazione del bilancio di previsione finanziario per quanto attiene alle
QUOTE VINCOLATE/ACCANTONATE (art. 187, comma 3-quinquies, del TUEL, e
paragrafo 9.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria):
l’applicazione è consentita con determinazione del responsabile economico-finanziario
(o del funzionario responsabile della spesa, se così disposto nel regolamento di
contabilità), senza la necessità di acquisire il parere dell’organo di revisione;