ciao a tutti
mi ero convinto che non fosse possibile applicare avanzo degli esercizi precedenti con variazioni di bilancio se non dopo aver verificato la salvaguardia degli equilibri (princ. della contabilità finanziaria - pag. 54-55)
in realtà ciò vale con mero riferimento alla applicabilità delle quote di avanzo libero in senso stretto (cioè di parte corrente), escluse le quote sì libere ma destinate agli investimenti (cioè in conto capitale)
queste ultime possono invece - al pari di quanto valeva anche prima del 118/2011 - sempre essere applicate, anche in occasione della primissima scrittura del bilancio di previsione, purchè sia rispettata una unica condizione: che il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente sia già stato approvato
riassumo correttamente?