da Cesare » 22/06/2016, 10:08
In base alla normativa attualmente in vigore:
SOSPENSIONE DI IMPOSTA O IVA PER CASSA:
relativamente alle fatture destinate a soggetti aventi natura pubblica (Stato, organi dello Stato, Enti Pubblici, USL, Enti Ospedalieri, Enti Pubblici di Assistenza, Beneficenza, Previdenza, ecc.) l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi.
A partire dal 1° dicembre 2012 entra in vigore l’articolo 32 -bis del decreto legge 22/06/12 n.83 convertito dalla legge 07/08/12 n.134 (che sostituisce il regime IVA per cassa previsto dall’art.7, d.l. 29.11.08 n.185 convertito dalla legge 28.11.09 n.2) che prevede che “... per le cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell’esercizio dell’impresa, arte e professione, l’imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del
pagamento dei relativi corrispettivi”.
Quindi la motivazione sul "pagare subito l'IVA" non sta in piedi.