In risposta ai dubbi interpretativi posti dal Comune di Ceriale, la Sezione, considerata l’esigenza di un’interpretazione uniforme della normativa disciplinante la misura del rimborso della spesa spettante ad un amministratore di ente locale, in caso di utilizzo, necessitato e motivato, di mezzo proprio, sospende la decisione sul parere richiesto dal Comune di Ceriale (SV) e sottopone al Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, l’opportunità di rimettere alla Sezione delle Autonomie la seguente questione di massima: “se l’art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, nel prevedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute dagli amministratori locali residenti fuori dal comune in cui espletano il proprio mandato, escluda la possibilità, in caso di utilizzo necessitato e motivato di mezzo proprio, di riconoscere un rimborso parametrato ad un quinto del prezzo di un litro di benzina moltiplicato per i chilometri percorsi”.
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