Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre:
D.Lgs. 163/2006, art. 57, comma 2, lett. b): qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato
mi pare ovvio che un comune per quanto riguarda l'assistenza sui propri software non possa che affidarli all'operatore che abbia vinto la relativa gara di affidamento...
per gli altri acquisti per forza convenzioni/mepa