da Paolo Gros » 24/11/2016, 12:43
par. 5.4 del principio contabile 4/2, secondo il quale “alla fine
dell’esercizio, le prenotazioni alla quali non hanno fatto seguito obbligazioni giuridicamente
perfezionate e scadute sono cancellate quali economie di bilancio”. Quindi, perché si abbia impegno
contabile imputato all’esercizio in corso è necessario che l’obbligazione sia perfezionata e sia anche
scaduta: solo in presenza di entrambi i requisiti indicati ( creditore certo e prestazione eseguita)
l’impegno può essere imputato all’esercizio finanziario in cui il procedimento di spesa è stato avviato e
l’impegno è stato registrato e, in caso di mancato pagamento, l’importo dovuto potrà essere conservato
tra i residui passivi.
Ne consegue che costituiscono residui passivi esclusivamente le somme che rappresentano
debito certo, liquido ed esigibile, in quanto rappresenta contabilmente una obbligazione passiva
scaduta, tenuto conto che la prestazione dedotta in contratto è stata eseguita a beneficio
dell’amministrazione. Tale principio risulta, altresì, ribadito dal nuovo testo dell’art. 183, comma 5, del
Tuel.
Ne consegue che costituiscono residui passivi esclusivamente le somme che rappresentano
debito certo, liquido ed esigibile, in quanto rappresenta contabilmente una obbligazione passiva
scaduta, tenuto conto che la prestazione dedotta in contratto è stata eseguita a beneficio
dell’amministrazione. Tale principio risulta, altresì, ribadito dal nuovo testo dell’art. 183, comma 5, del
Tuel.
per la spesa in conto capitale consente la costituzione del fondo pluriennale
vincolato quando “la gara è stata formalmente indetta” (art. 183, comma 3, terzo periodo). In pratica,
pur in assenza dell’individuazione del creditore certo la norma consente la costituzione del Fpv ai soli
fini di garantire la prosecuzione della procedura di spesa (cioè, della gara) nel successivo esercizio