da starbuck » 23/02/2017, 23:04
Ciao GoQueen,
secondo la Risoluzione della Dir. AA.GG. e Cont. Trib. n. V/10/603/93 del 16/11/1993, per godere dell'esenzione ai sensi dell'art. 8 della tab. B, poiché l'elenco dei non abbienti non è più esistente è necessario che l'interessato comprovi di non essere assoggettato all'imposta sui redditi.
Trattandosi di contributi socio-assistenziali dovrebbero comunque essere disponibili elementi che consentano di valutare caso per caso, ad esempio relazione dei servizi sociali, ISEE, ecc.