CONTO PATRIMONIO

CONTO PATRIMONIO

Messaggioda SILVANO66 » 01/04/2017, 13:45

Tutti i mini-enti devono procedere alla riclassifi cazione
del conto del patrimonio 2015, anche se hanno rinviato
al 2017 l’applicazione a regime del nuovo ordinamento
contabile. Lo chiarisce la Commissione Arconet che nella
Faq 22 si è soffermata sulla situazione di quei comuni (e
unioni di comuni) con popolazione inferiore a 5.000 abitanti
che, in base all’art. 227, comma 3, del Tuel, si sono
avvalsi della facoltà di differire di un anno rispetto agli
altri enti l’applicazione della nuova contabilità economicopatrimoniale
e la redazione del bilancio consolidato. In
tali casi, come noto, il rendiconto 2016 non comprenderà
il conto economico e lo stato patrimoniale.
In assenza dei
dati di chiusura economico-patrimoniali riguardanti l’esercizio
2016, tuttavia, si è posto il dubbio su come potrà
essere effettuata la riapertura delle scritture al 1° gennaio
2017 e la verifi ca necessaria all’individuazione del perimetro
di consolidamento. Nella risposta, Arconet richiama
l’ultimo periodo dell’art. 11, comma 13, del dlgs 118/2011,
ai sensi del quale: «Al primo rendiconto di affi ancamento
della contabilità economico patrimoniale alla contabilità
fi nanziaria previsto dall’articolo 2, commi 1 e 2, è allegato
anche lo stato patrimoniale iniziale». Pertanto, la legge
richiede a tali enti l’approvazione dello stato patrimoniale
al 1° gennaio 2017 (che rappresenta anche la situazione
patrimoniale al 31 dicembre 2016), da predisporre sulla
base del:

a) proprio inventario al 31 dicembre 2016 aggiornato
secondo i criteri di valutazione dell’attivo e del passivo
previsti dal principio applicato della contabilità economico
patrimoniale n. 9.3 «l primo stato patrimoniale: criteri di
valutazione», e ricodifi cato secondo il piano patrimoniale
del piano dei conti integrato;
b) conto del patrimonio 2015 riclassifi cato secondo lo
schema previsto dall’allegato n. 10 al dlgs 118 e aggiornato
per tenere conto della gestione 2016.
Di fatto, quindi, gli enti interessati sono tenuti a predisporre
il conto del patrimonio al 31 dicembre 2016, anche
senza procedere alla sua formale approvazione ed allegazione
al rendiconto dello stesso anno.
Con riferimento al
bilancio consolidato relativo all’esercizio 2017, dovranno
essere utilizzati solo il totale dell’attivo ed il patrimonio
netto, considerando a tal fi ne i valori riportati nello
stato patrimoniale al 1° gennaio 2017.
Matteo Barbero
SILVANO66
 
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