La deliberazione della Corte dei conti del Veneto n. 244/2017/PRSP stabilisce che, qualora i rapporti di credito/debito con la propria partecipata siano «reciproci, certi, liquidi ed esigibili, ossia esistenti e determinati (o facilmente determinabili, attraverso mere operazioni di calcolo) nel loro ammontare, non oggetto di contestazione tra le parti e scaduti» è nella disponibilità della PA attuare la procedura di compensazione legale ex articolo 1243, primo comma, del codice civile.
Per consultare la deliberazione: http://www.studiosigaudo.com/wp-content/uploads/244CdcVeneto.pdf