Vorrei porvi un quesito che per molti sarà, ben consolidato, ma che io non riesco a focalizzare bene, riscontrando tra l’altro che tanti enti fanno ognuno come può.
Sarebbe necessario capire fattivamente come un ragioniere comunale si debba comportare in merito al vincolo del risultato di amministrazione, del D.L. 35/2013.
Ossia, un ente che abbia ricevuto una liquidità per circa 3.000.000,00 di euro (D.L. 35/2013) e che a consuntivo 2013 abbia provveduto a vincolare, per pari importo l’avanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto, c.d. “Fondo di sterilizzazione”, come si dovrà comportare negli esercizi successivi al 2013 ?.
Dovrà continuare a vincolare l’avanzo di amministrazione degli esercizi successivi, dell’intera somma del D.L. 35/13, ridotta della quota capitale pagata nell’esercizio di riferimento e quindi parliamo di somme di una certa importanza.
Oppure si limiterà a vincolare la parte relativa alla sola quota di capitale rimborsata nell’esercizio di riferimento, in questo richiamo, se ho capito bene, quanto espresso dalla Corte dei Conti con delibera n. 33/SEZAUT/2015/QMIG.
Mi fate sapere come la pensate. Grazie