Come è ormai noto secondo pronunce della Corte dei Conti gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all’articolo 1, comma 236, l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)”; nel nostro ente è stato approvato il relativo regolamento e sulla base del regolamento nei quadri economici relativi a lavori, servizi e forniture viene individuato l'importo da destinare alle funzioni tecniche. Per il 2017 e 2018 nel fondo per il trattamento accessorio non abbiamo alcun margine per poter inserire quanto inclusi nei quadri economici, secondo voi è comunque legittimo prevedere tali risorse nei quadri economici, e sulla base di cosa possono essere impegnati ed eventualmente reimputati ?
grazie