COMMISSARIO AD ACTA E RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO

COMMISSARIO AD ACTA E RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO

Messaggioda Ragioneria 11 » 12/12/2017, 13:56

Altro problema. E' stato nominato il commissario ad acta per il riconoscimento debito di fatture non pagate a fornitore energia elettrica.
L'ufficio tecnico ha individuato il capitolo per l'impegno unitamente a parte dei residui passivi.
La domanda è: chi deve fare il riconoscimento del debito? Il commissario ad acta in veste di consiglio o il consiglio comunale (ma sono scaduti i termini)?

Il commissario sostiene che non può sostituirsi al consiglio....ma io allora mi chiedo quale sia la sua funzione.

potete aiutarmi e darmi lumi, per favore?

Grazieeee
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Re: COMMISSARIO AD ACTA E RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILAN

Messaggioda RMonti » 12/12/2017, 18:38

Presumo che questo "commissario ad acta" che non vuole adottare alcun provvedimento sarà pure stato nominato con una specifica motivazione e con un preciso compito.

In base anche alla sentenza che ti riporto, questo "signore" dovrà pure adottare un qualche straccio di provvedimento, o no?

<<Nella Sentenza n. 1441 del 13 aprile 2016, il Consiglio di Stato si è espresso sul caso di 2 comproprietari di un fondo che hanno fatto richiesta di rilascio di un permesso di costruire per la realizzazione di un complesso edilizio costituito da 5 edifici. Non avendo avuto risposta da parte del Comune, hanno ottenuto dalla Provincia la nomina di un Commissario ad acta che, con provvedimento, ha respinto la domanda.

Nello specifico, nella Sentenza in questione, i Giudici distinguono il caso in cui il Commissario venga nominato per sostituirsi nell’esercizio di una competenza generale, in luogo di un organo di cui difetti radicalmente il funzionamento, da quello in cui, come nel caso di specie egli, su impulso di un organo avente funzione di vigilanza, sia incaricato di provvedere all’adozione di uno specifico atto.

Nella prima ipotesi, quando cioè il Commissario è nominato per consentire lo svolgimento delle funzioni dell’Ente Locale, senza l’indicazione degli specifici atti che deve emanare, il provvedimento da lui adottato va qualificato come atto di un organo comunale, sia pure straordinario (e quindi può anche essere rimosso dallo stesso Ente Locale nella via dell’autotutela).

Invece quando, come nel caso di specie, egli è nominato per l’adozione di un atto specifico, la relazione che si stabilisce fra il Commissario ed il Comune sostituito è di natura intersoggettiva e non interorganica, tanto che si ritiene che le determinazioni del Commissario possano essere impugnate dall’Ente Locale innanzi al Giudice amministrativo. Pertanto, affermano i Giudici, applicando queste premesse generali alla fattispecie concreta, se ne deduce che il provvedimento di diniego impugnato è direttamente riferibile al Commissario ad acta. Questi non è organo del Comune, ma costituisce l’Autorità emanante.

Consiglio di Stato – Sentenza n. 1441 del 13 aprile 2016>>
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Re: COMMISSARIO AD ACTA E RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILAN

Messaggioda Ragioneria 11 » 12/12/2017, 18:55

Grazieeee grazie mille
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