reimputazione somme.

reimputazione somme.

Messaggioda FERMINO » 19/01/2018, 9:00

Premesso che Il mio Comune ha avuto assegnato dalla Regione un contributo per manifestazioni turistiche-culturali per l'anno 2017 ;
Premesso che gli eventi si sono tenuti regolarmente nell'anno 2017;
Premesso che la Regione non ha ancora liquidato alcuna somma e la ditta che ha organizzato gli eventi non ha presentato fattura,
Tanto premesso si chiede se le somme iscritte nel bilancio di previsione 2017 possono essere riportate a residui ( attivi e passivi) nell'anno 2018 o reimputate nell'anno 2018? Grazie.
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Re: reimputazione somme.

Messaggioda MICOL » 19/01/2018, 17:23

a residui

se riesci fatti fare fattura entro il 28/2, altrimenti il responsabile del servizio ti dovrà attestare che le manifestazioni sono state effettuate nel 2017
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Re: reimputazione somme.

Messaggioda FERMINO » 19/01/2018, 22:13

E sen non emette fattura?
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Re: reimputazione somme.

Messaggioda ROMEO14 » 20/01/2018, 12:43

MICOL ha scritto:a residui

se riesci fatti fare fattura entro il 28/2, altrimenti il responsabile del servizio ti dovrà attestare che le manifestazioni sono state effettuate nel 2017


Sei sicuro che la data del 28/02 abbia qualche fondamento? Mi puoi dare dei riferimenti normativi?
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Re: reimputazione somme.

Messaggioda raffaelegranitto » 23/01/2018, 0:51

FERMINO ha scritto:Premesso che Il mio Comune ha avuto assegnato dalla Regione un contributo per manifestazioni turistiche-culturali per l'anno 2017 ;
Premesso che gli eventi si sono tenuti regolarmente nell'anno 2017;
Premesso che la Regione non ha ancora liquidato alcuna somma e la ditta che ha organizzato gli eventi non ha presentato fattura,
Tanto premesso si chiede se le somme iscritte nel bilancio di previsione 2017 possono essere riportate a residui ( attivi e passivi) nell'anno 2018 o reimputate nell'anno 2018? Grazie.

Se il contributo è erogato in base alla rendicontazione delle spese sostenute devi rispettare quanto stabilito dal punto 3.6 lettera c) dell'allegato 4.2 del D.Lgs 118/2011, corretto ed integrato dal D.lgs 126/2014
"3.6 Con riferimento alle diverse tipologie di entrata la scadenza del credito:
c) per quanto riguarda, in particolare, i “Contributi a rendicontazione”, costituiti dai trasferimenti erogati annualmente a favore di un’amministrazione sulla base della rendicontazione delle spese sostenute, e di una precedente formale deliberazione/determinazione dell’ente erogante di voler finanziare la spesa” a rendicontazione”, l’accertamento è imputato secondo le seguenti modalità, definite distintamente per i trasferimenti erogati tra amministrazioni pubbliche che adottano il principio della competenza finanziaria potenziato e per i trasferimenti erogati da soggetti che non adottano tale principio:
in caso di trasferimenti a rendicontazione erogati da un’amministrazione che adotta il principio della competenza finanziaria potenziato, l’amministrazione beneficiaria del contributo accerta l’entrata con imputazione ai medesimi esercizi in cui l’amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti impegni. La delibera con cui un ente decide di erogare contributi “a rendicontazione” a favore di altri enti, per la realizzazione di determinate spese, costituisce un’obbligazione giuridicamente perfezionata, anche se condizionata alla realizzazione della spesa, a seguito della quale:
- l’ente erogante è tenuto ad impegnare l’intera spesa prevista nella delibera, con
imputazione agli esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte
dell’ente beneficiario (cronoprogramma). L’individuazione degli esercizi cui
imputare la spesa per trasferimenti è effettuata sulla base dei programmi presentati
dagli enti finanziati per ottenere il contributo;
- l’ente beneficiario ha titolo ad accertare le entrate, con imputazione ai medesimi
esercizi cui sono stati registrati gli impegni.
Nel corso della gestione, l’attuazione della spesa potrebbe avere un andamento differente rispetto a quello previsto. Di tali eventuali differenze, l’Ente beneficiario provvede a dare tempestiva comunicazione all’Ente erogante in occasione delle rendicontazioni, aggiornando il programma o cronoprogramma della spesa. A seguito di tali aggiornamenti, entrambi gli enti provvedono alle necessarie variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione e alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni agli esercizi in cui le entrate e le spese sono esigibili.
Nel caso di trasferimenti erogati “a rendicontazione” da soggetti che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria potenziata, l’ente beneficiario accerta
l’entrata a seguito della formale deliberazione, da parte dell’ente erogante, di erogazione del contributo a proprio favore per la realizzazione di una determinata spesa . L’entrata è imputata agli esercizi in cui l’ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa.
Per quanto riguarda, in particolare, i contributi del Ministero della giustizia per gli uffici giudiziari, l’accertamento è effettuato sulla base della formale comunicazione di riconoscimento del credito nei confronti del Comune, da parte del Ministero della Giustizia, a seguito dell’esame della rendicontazione presentata, o in assenza, sulla base dell’effettivo incasso. In ogni caso, è annualmente considerato esigibile il 70 per cento del contributo globalmente erogato nell’anno precedente o nell’ultimo esercizio in cui il Ministero della giustizia ha erogato il contributo a favore del comune (articolo 2, comma 2, del DPR 4 maggio 1998, n. 187). La rata a saldo è accertata sulla base della formale comunicazione di riconoscimento del credito da parte del Ministero della Giustizia, o in assenza, sulla base dell’effettivo incasso. Nell’esercizio in cui è incassato il saldo, si provvede alla cancellazione degli eventuali residui attivi riguardanti l’acconto della rata cui il saldo si riferisce e gli acconti degli esercizi precedenti, se non correlati a formale riconoscimento del credito da parte del Ministero. In sede di riaccertamento straordinario dei residui di cui all’articolo 3 comma 7, del presente decreto, e successive modificazioni e integrazioni, l’ente provvede a cancellare i residui attivi riguardanti gli esercizi per i quali il comune ha già incassato la rata a saldo;"
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