BALU05 ha scritto:IN BASE ALLA NUOVA FINANZIARIA E' POSSIBILE UTILIZZARE I PROVENTI DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI PER COPERTURA DELLE QUOTE CAPITALI MUTUI SE CI SONO DETERMINATE CONDIZIONI.
NON AVENDO IL MIO COMUNE REDATTO BILANCIO CONSOLIDATO, ABBIAMO DELIBERATO IL RINVIO, MA ESSENDO PRESENTE LE ALTRE CONDIZIONI SECONDO VOI POSSIAMO AVVALERCI DI QUESTA OPPORTUNITA'
SCUSATEMI QUALCUNO SA DIRMI I MODELLI DI PAGAMENTO PRESENTI SU PAGO PA A COSA SI RIFERISCONO ( intendo quelli da scegliere quando si individua il partner intermediario ) grazie buon lavoro
Mio post del 02.02.2018 - risposta post quendaccia
Il punto 9.11.3 dell'allegato 4/1 al Dlgs 118/2011 classifica l'entrata da alienazioni di immobilizzazioni - quindi anche la vendita di azioni - come entrata "non ricorrente".
I proventi delle alienazioni del patrimonio degli enti locali rappresentano una entrata di parte capitale che deve essere destinata esclusivamente al finanziamento degli investimenti o, in base a quanto previsto dal comma 443 dell'articolo unico della legge 228/2012, in caso di assenza di queste o per l'eventuale parte eccedente, alla riduzione del debito. Come previsto dalla legge di bilancio 2018, , il comma 866 offre la possibilità agli enti locali di destinare i proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio disponibile alla copertura del rimborso delle quote di capitale di mutui e prestiti obbligazionari, dovute annualmente in base all'originario piano di ammortamento oppure a seguito di estinzione anticipata. Il richiamato comma consente agli enti di destinare tali proventi, anche se derivanti dalla dismissione di partecipazioni in attuazione di piani di razionalizzazione, al pagamento della quota di capitale di mutui e prestiti, ordinaria o conseguente all'estinzione anticipata, a condizione che l'Ente rispetti i seguenti requisiti :
a) con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, il rapporto tra il totale delle immobilizzazioni e dei debiti da finanziamento risultanti dal medesimo bilancio sia superiore a 2.(si presume condizione da rispettare se approvato il bilancio consolidato)
b) in fase di previsione le spese correnti «non ricorrenti» non registrino un aumento (2018 su 2017).
c) l'ente sia in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Raffaele Granitto