da oliviero.tidu » 12/01/2018, 17:56
Al primo quesito sono seguite risposte dal Mef e ulteriori domande di chiarimento. Se può essere utile vi allego le domande fatte e le risposte ottenute. Sostanzialmente mi sembra accolgano quanto ipotizzavo inizialmente.
D.
In base all’art. 1, comma 486, della legge n.232/2016 non possono essere richiesti spazi finanziari, qualora le operazioni di investimento, da realizzarsi mediante l’utilizzo degli stessi, possano essere effettuate nel rispetto del proprio saldo di cui al comma 1, dell’articolo 9, della legge n. 243 del 2012. La Giunta comunale ha approvato lo schema di bilancio che è in attesa di essere approvato in Consiglio. Da tale schema risulta un saldo attivo, ai sensi del comma 1, dell’articolo 9, pari a 483.740,30 euro, nel contempo dallo stesso schema, in particolare dall’allegato relativo al risultato di amministrazione presunto risulta un avanzo di amministrazione vincolato di importo superiore a tale saldo. Si chiede quanto segue:
- E’ corretto, nella situazione di cui sopra e fermo restando che il saldo di 483.740,30 euro risultante dallo schema di bilancio approvato potrà essere utilizzato esclusivamente per applicare avanzo vincolato successivamente all’approvazione del consuntivo (o prima qualora ricorrano i presupposti dell’urgenza), ritenere che l’Ente non abbia spazio per realizzare altri investimenti mediante applicazione dell’avanzo e, dunque, possa richiede spazi “verticali” ex art. 1, comma 485, da utilizzare per applicare avanzo, anche in presenza dell’attuale saldo attivo?
- L’eventuale maggior saldo che si dovesse creare in corso d’anno è comunque di utilizzo libero?
- Ai fini dell’eventuale richiesta di spazi, va necessariamente deliberato un preconsuntivo? O è sufficiente il prospetto dimostrativo dell’avanzo di amministrazione presunto deliberato dalla Giunta unitamente allo schema di bilancio 2018-2020?
- Considerato che le opere da finanziare non sono ovviamente ancora iscritte in bilancio, nell’eventualità venisse concesso lo spazio e il Consiglio non dovesse approvare l’inserimento in bilancio delle nuove opere, quale procedura si deve seguire per rinunciare allo spazio concesso?
R.
In merito ai quesiti posti, si rappresenta quanto segue.
Dal momento che, ai sensi del comma 486 dell’art. 1 della L. 232/2016 gli spazi finanziari non possono essere richiesti per le operazioni di investimento che gli enti riescono a realizzare nel rispetto del proprio saldo di competenza, codesto ente può formulare richiesta di spazi per un ammontare pari alla differenza tra l’importo necessario al finanziamento degli investimenti che si intende realizzare e l’ammontare del proprio saldo attivo. Si conferma che l’eventuale maggior saldo che si dovesse creare in corso d’anno è di utilizzo libero e che, ai fini della richiesta spazi, è sufficiente il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione.
Da ultimo, si comunica che l’ente non può rinunciare allo spazio finanziario richiesto, qualora questo venisse effettivamente attribuito. Sugli spazi concessi grava un vincolo di destinazione, per cui tali spazi, se non venissero utilizzati per le finalità ad essi sottese (favorire le spese di investimento da realizzare mediante utilizzo dell’avanzo di amministrazione o ricorso all’indebitamento) e secondo e modalità consentite dalla norma, non potendo essere utilizzati per altre finalità, sono recuperati, in sede di certificazione, con una modifica peggiorativa del saldo obiettivo di competenza dell’ente per un importo pari allo spazio attribuito e non correttamente utilizzato. Da ultimo, si ricorda la sanzione di cui al comma 507 dell’art. 1 della L. 232/2016, come sostituito dal comma 874, lett. q) dell’art. 1 della L. 205/2017
D.
Nel ringraziarvi per la celerità nel rispondere, mi permetto di riformulare la domanda tenendo conto di quanto risposto.
La norma nega la possibilità di chiedere spazi per investimenti che possano essere effettuati “nel rispetto del proprio saldo di competenza”. Mi sembrerebbe logico ritenere che per valutare tale “rispetto” sia necessario tener conto dell’avanzo vincolato (per spese correnti o di investimento), già stimato nel prospetto relativo all’avanzo 2017 presunto, che si applicherà nel corso del 2018, utilizzando lo spazio relativo al saldo di competenza risultante dal bilancio in via di approvazione. Pertanto riformulo la domanda in questo modo: L’ente può chiedere spazi per un ammontare pari alla differenza tra l’importo necessario al finanziamento degli investimenti che intende realizzar e l’ammontare del proprio saldo di competenza (come risultante dallo schema di bilancio approvato dalla Giunta e da sottoporre all’approvazione Consiliare) al netto delle quote di avanzo vincolato (di parte corrente o di parte capitale) che saranno applicate nel corso del 2018?
R.
Si conferma che lo spazio può essere richiesto per la differenza tra l’importo necessario al finanziamento degli investimenti che l’ente intende realizzare e l’ammontare del proprio saldo di competenza, al netto delle quote di avanzo vincolato. Ciò solo nel caso in cui l’ente intende utilizzare tale quota di avanzo vincolato per altri investimenti 2018, diversi da quelli per i quali intende richiedere lo spazio.
D.
Scusate l’insistenza ma come logica dovrebbe essere al netto della quota d’avanzo vincolato che si intende utilizzare “anche” per la parte corrente (che spesso è più vincolante e urgente di quella in conto capitale).
R.
Si, certo. È corretto.