Salve,
Pongo una domanda.
Secondo il comma 2 dell'art. 187 del tuel, la quota di avanzo libero è utilizzabile ell'esercizio successivo con tali regole.
Se un ente ha 1.000.000€ di avanzo libero da consuntivo 2017 approvato e 1.050.000€ di margine di manovra sugli equilibri di bilancio sul 2018, mi confermate che tutto il milione di avanzo libero può essere ddestinato ed investito per un'opera pubblica?
art. 187 comma 2 tuel
La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi (7).
Grazie