angelo sessa ha scritto:Dovendo prima della fine del 2018 affidare con determina un servizio che partirà dall'1/1/2019 è corretto , in vigenza del bilancio fin. 2018-2020, impegnare la somma sul bilancio 2018-2020 imputando la spesa all'esercizio 2019?
vorrei una conferma
grazie
Mio post del 23.11.2018
L’articolo 183, comma 6, Tuel stabilisce che gli impegni di spesa, da assumere entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, devono essere imputati agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. La possibilità di assumere impegni con imputazione ad annualità successive è subordinata al rispetto di precise condizioni. Possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente sui tre esercizi considerati nel bilancio di previsione, solo se connesse a contratti o convenzioni pluriennali o se sono necessarie per garantire la continuità dei servizi relativi a funzioni fondamentali. Maggiori garanzie sono poi richieste per le spese da imputare in esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio di previsione. In questi casi, l’obbligazione giuridica può riguardare solo contratti di somministrazione, di locazione, o spese relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi , nonché spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale.
Il rispetto degli equilibri di bilancio per tutte le annualità incluse nel documento impone il finanziamento di queste uscite con entrate correnti stanziate negli esercizi futuri, non potendo esservi altre forme di copertura se non in casi isolati. Il fondo pluriennale vincolato di parte corrente si genera infatti solo in presenza di entrate vincolate e in alcune circostanze stabilite dai principi contabili (premialità e trattamento accessorio personale reimputato su anno successivo; incarichi legali esterni per difesa in giudizio su contenziosi ultrannuali; impossibilità di svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto, in occasione del riaccertamento ordinario).
Mio post del 01.03.2018
La competenza è regolata dal principio contabile generale n. 16 di cui all'allegato n. 1 al D.Lgs. n. 118/201.
Il punto 2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011) precisa che la scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diviene esigibile; un credito è esigibile quando non vi siano ostacoli alla sua riscossione.
Relativamente a :
- Fornitura di beni ed erogazione di servizi: la spesa è esigibile nell'esercizio in cui è adempiuta completamente la prestazione da cui scaturisce l’obbligazione;
- Utenze: la spesa è esigibile nell'anno la quota di fornitura annuale erogata.
Mio post del 01.12.2018
Principio contabile 4.2 punto 5.2 b. Fornitura di beni e servizi :
Ordine per acquisto e/o contratto predisposto nel 2018 e consegna nell'anno 2019 :
Obbligazione giuridicamente perfezionata nell'anno 2018 (ordine e/o contratto) ma consegna da effettuarsi nel 2019. l'impegno deve essere cancellato nel 2018 e reimputato nell'anno 2019 con costituzione del FPV di spesa anno 2018.
Raffaele Granitto