Indebitamento e equilibrio finale

Indebitamento e equilibrio finale

Messaggioda RMonti » 17/10/2019, 18:59

Bella rogna!


Fonte: Quotidiano Enti Locali e PA
di Marco Rossi

Gli enti territoriali, dopo la legge 145/2018 e sulla base della legge 243/2012, devono ancora rispettare l'equilibrio finale oppure possono considerare rilevante anche l'indebitamento così come l'avanzo di amministrazione? Sono questi i termini della questione sottoposta dalla Sezione di controllo del Trentino Alto Adige al Presidente della Corte dei conti (con la deliberazione n. 52/2019) per l'eventuale intervento della Sezione delle Autonomie, nella prospettiva di garantire un'interpretazione uniforme sull'intero territorio nazionale.

La legge 145/2018
La questione è estremamente rilevante alla luce della disposizione contenuta nella legge 145/2018, secondo la quale «Gli enti … si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.
L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione».

L'applicazione della norma, peraltro, è stata differita all'anno 2021 per le Regioni a Statuto ordinario (nonché subordinata nell'efficacia al raggiungimento di un'intesa in sede di Conferenza permanente), mentre trova applicazione immediata, già nell'esercizio in corso (2019), per le Regioni a statuto speciale, per le Province autonome di Trento e Bolzano, le Città metropolitane, le Province e i Comuni.

Si tratta dell'intervento normativo che ha dato seguito alle sentenze della Corte costituzionale (n. 247/2017 e n. 101/2018) che hanno considerato rilevante, ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, l'utilizzo del risultato di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni del Dlgs 118/2011, risolvendo così le criticità precedentemente sorte, soprattutto in relazione alla gestione degli investimenti.

La legge 243/2012
Tuttavia, nell'ordinamento resta la legge 243/2012, tra l'altro legge rinforzata per l'attuazione del pareggio di bilancio grazie all'articolo 81 della Costituzione e del Fiscal Compact (non esplicitamente abrogata dalla legge 145/2018 anche per il diverso quorum richiesto), secondo la quale «I bilanci delle Regioni, dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10».

La disposizione, ovviamente, deve essere letta alla luce dei principi costituzionali sanciti dal giudice delle leggi che consentono di tenere conto (tra le altre finali) dell'avanzo di amministrazione applicato e del fondo pluriennale vincolato che, però, non hanno esplicitamente stabilito altresì la rilevanza del ricorso all'indebitamento.

Con la conseguenza che, ritenendo ancora applicabile la legge 243/2012, il ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti comporterebbe il superamento del vincolo del pareggio, dal momento che dovrebbe essere computata (con effetto negativo) la spesa ma non la corrispondente fonte di finanziamento.

Del resto, sottolinea la Corte – sul piano formale - gli articoli 9 e 10 della legge 243/2012, come modificati dalla legge 164/2016, sono tuttora vigenti, non essendo stati oggetto di abrogazioni esplicite, né di caducazioni a opera del giudice delle leggi. Anzi, a ben vedere, le sentenze della Corte costituzionale, hanno confermato la legittimità delle disposizioni della legge rinforzata che, in quanto tale, non poteva essere abrogata dalla legge 145/2018 alla luce della particolare resistenza di cui è dotata, dal momento che la modifica o abrogazione richiederebbe un procedimento aggravato basato sul raggiungimento di una maggioranza assoluta dei consensi in ciascun ramo del Parlamento. Inoltre, sottolinea ancora la Corte, la legge 145/2018 nulla aggiunge all'ordinamento giuridico contabile rispetto a quanto già disposto della disciplina sull'armonizzazione contabile in merito agli equilibri di bilancio, non risultando quindi chiara l'utilità di questa norma, posto che il suo precetto si trova già in altre disposizioni analoghe.

Le considerazioni della Corte territoriale
In termini più sostanziali, poi, correttamente la Sezione evidenzia che considerare ai fini dell'equilibrio di bilancio unicamente il prospetto allegato al rendiconto (con l'inclusione, tra le entrate, delle accensioni di prestiti) porterebbe al paradossale effetto di consentire alle entrate derivanti da indebitamento di migliorare e contribuire significativamente al raggiungimento degli equilibri di bilancio, laddove la disciplina nazionale del pareggio di bilancio è stata introdotta, da norme costituzionali, per addivenire ad un contenimento del debito pubblico eccessivo in applicazione di specifici trattati europei.

Ecco perché, coerentemente con il percorso logico-argomentativo svolto, il Collegio ritiene che permanga l'obbligo, in capo agli enti territoriali, di rispettare il pareggio di bilancio sancito dalla legge 243/2012 in termini di equilibrio finale, interpretato secondo le indicazioni fornite dalla Corte costituzionale, ossia aggiungendo alle entrate dei titoli 1-2-3-4-5 anche l'avanzo di amministrazione e il Fondo pluriennale vincolato, fermo restando il rinvio al Presidente della Corte, per garantire un'interpretazione uniforme sul territorio nazionale.
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Re: Indebitamento e equilibrio finale

Messaggioda paolo pasetto » 18/10/2019, 11:20

Gran bel guaio!!! io non mi ero accorto assolutamente di tutti questi aspetti di contrasto tra le varie norme...
qui non si capisce piu' un tubo ....ma nelle mani di chi siamo finiti ???
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Re: Indebitamento e equilibrio finale

Messaggioda RMonti » 18/10/2019, 12:06

Tranquillo, sei in buona compagnia.
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