salvino ha scritto:AsproMonte ha scritto:Io li incasso normalmente come TARI, poi quando i vari comuni mi faranno richiesta farò i rimborsi impegnando nell'anno in cui mi fanno la richiesta, per poter impegnare le somme a bilancio non puoi fare diversamente perché fin quando il comune non ti fa la richiesta non puoi sapere a chi dovrai rimborsare quelle somme

Io, se riesco ad accorgermene perchè il file dell'agenzia delle entrate contiene solo codici fiscali e non è semplice, evito di incassarli sulla tari, anche perchè la provincia monitorizza questi versamenti per il calcolo della sua addizionale. Me li incasso su un capitolo "calderone" al titolo III e contestualmente mi creo l'impegno tra i rimborsi (poi con il riaccertamento lo faccio confluire in avanzo vincolato fin quando non ho la richiesta. A tal proposito vi pongo un altro quesito, un contribuente che ha sbagliato a versare di un comune siciliano mi ha chiesto di girare la somma direttamente al comune competente, ma io ho dubbi. Se l'errore l'ha commesso l'operatore allo sportello (quindi su F24 indicato bene codice catastale del comune competente), io ricordo di aver letto che deve essere tale operatore a correggere l'errore. Ma dato che tale procedimento comporta un costo sto incontrando delle difficoltà. Voi come vi comportate? Grazie a chi vorrà rispondere
Versamento IMU a comune incompetente e successivo riversamentoCTR Lazio 5519/3: l'Imu versata a comune incompetente deve essere riversata correttamente a cura di quest'ultimo.È illegittimo l’accertamento IMU effettuato da un Comune nei confronti del contribuente che per errore abbia versato l’imposta ad un altro Comune , che ovviamente non era tenuto a riceverla.
Infatti, in una situazione di questo tipo, sarà il Comune che ha ingiustamente beneficiato della somma versata a dover attivare le procedure più idonee per effettuare il rimborso al Comune competente di quanto immotivatamente percepito . Tali operazioni potranno essere avviate anche grazie ad una semplice comunicazione del contribuente contenente gli estremi del versamento e i dati catastali cui questo si riferisce.
Questo è quanto sostenuto dalla CTR Lazio nella sentenza 5519/3 del 1° ottobre 2019 , che ha confermato quanto già affermato dai giudici di primo grado. È stato infatti rigettato il ricorso in appello proposto dal Comune effettivamente legittimato a ricevere il pagamento dell’imposta, in quanto quest’ultimo aveva ritenuto che la sussistenza di alcuni debiti presso il Comune arricchitosi indebitamente avrebbe potuto impedire il rimborso delle somme dovute.
Sulla base di quanto premesso, si deve ritenere che nel caso in cui il contribuente versi l’imposta in oggetto nelle casse di un Comune incompetente a riceverla, il pagamento si dovrà ritenere correttamente eseguito. L’unico onere in capo al contribuente sarà quello di darne comunicazione ai due enti coinvolti affinché la situazione possa essere normalizzata.
Sentenza del 01/10/2019 n. 5519 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio Sezione/Collegio 3Massima:
E' illegittimo l'accertamento del Comune cui è dovuta l'Imu, ove l'imposta risulti erroneamente versata dal contribuente a Comune diverso, essendo quest'ultimo tenuto, anche solo sulla base di semplice comunicazione del contribuente contenente gli estremi del versamento e i dati catastali cui questo si riferisce, ad attivare le procedure più idonee per il riversamento al Comune competente delle somme indebitamente percepite. (G.T.)
Riferimenti normativi:.art. 1, co. 722 l. n. 147/2013.
Testo:
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 11 ottobre 2017 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma - sezione 11 - ha accolto il ricorso presentato dalla contribuente B. M. G. avverso l'avviso di accertamento IMU n. 804 emesso dal Comune di Fiumicino (RM) ai fini di tale tributo afferente all'anno 2012, per la complessiva somma di euro 668,00. Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto in questione in quanto per un mero errore, lo stesso aveva effettuato il versamento in favore del Comune di Roma in luogo del Comune di Fiumicino (RAI), nei cui confronti sussisteva la reale pretesa impositiva, chiedendo, quindi, il riconoscimento di tale pagamento ed il conseguente storno della somma erroneamente corrisposta.
La Commissione accoglieva il ricorso stabilendo che "Il versamento a Comune incompetente a ricevere le somme è da ritenere validamente eseguito, atteso che il contribuente con semplice istanza ai due enti locali può regolarizzare l'adempimento".
Di qui l'accoglimento del ricorso con compensazione delle spese di giudizio, avverso al quale ha appellato il Comune di Fiumicino (RM) chiedendo la riforma della pronuncia di primo grado ed asserendo che "la procedura di riversamento non è necessariamente destinata a concludersi positivamente" e che "il riversamento è subordinato al fatto che non esistano poste di debito a carico del contribuente che il Comune di Roma possa portare in compensatone con l'imposta erroneamente versata ".
In merito, a sostegno delle proprie ragioni, ha presentato controdeduzioni la parte, chiedendo, pertanto, la conferma della sentenza di primo grado.
Tutto ciò premesso, ritengono i Giudici che l'appello del Comune di Fiumicino (RM) non possa trovare accoglimento e che per l'effetto vada confermata la sentenza di primo grado.
Infatti, ricorda lo stesso appellante, l'articolo 1, comma 722 della Legge n. 147/2013 stabilisce che "a decorrere dall'anno di imposta 2012 nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria ad un Comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il Comune che viene a conoscente dell'errato versamento anche a seguito di comunicatone del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al Comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicatone il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato i dati catastali dell'immobile a cui sì riferisce il versamento, il Comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento".
Nella fattispecie, il contribuente, come risulta in atti e non contestato, ha adempiuto le formalità necessarie previste dal citato articolo. Il Comune di Roma era pertanto tenuto a riversare al Comune di Fiumicino (RM) l'importo indebitamente incassato. L'osservazione dell'appellante circa la possibilità che esistano presso il Comune di Roma poste di debito che impedirebbero il riversamento è meramente ipotetica e, stando agli atti, ciò non ricorre nel caso prospettato.
Conseguentemente, anche in base al principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione e nell'ottica della tutela del contribuente che ha ottemperato ai propri obblighi, non può che riconoscersi la validità dell'adempimento tributario effettuato ad un Organo incompetente secondo quanto d'altronde previsto testualmente dalla normativa di riferimento enunciata in precedenza.
Non resta perciò che respingere l'appello del Comune di Fiumicino (RM) e confermare l'impugnata sentenza.
Alla soccombenza consegue l'obbligo del pagamento delle spese di giudizio a carico del Comune di Fiumicino (RM), liquidate in euro 300,00, oltre oneri se dovuti.
PQM
respinge l'appello del Comune di Fiumicino (RM). Condanna quest'ultimo al pagamento delle spese di giudizio in favore del contribuente liquidate in euro 300,00, oltre oneri se dovuti.