MICOL ha scritto:grazie ma non ne capisco il senso visto che si tratta di spese che non passano tramite FPV
non avrebbe più senso mandare in avanzo nel 2019 visti che la prestazione non è avvenuta e fare una nuova determina nel 2020?
Ha assolutamente senso.
Premessa: da quanto ne so, questa ECCEZIONE, per la parte corrente, eccezione poichè ciò è consentito in via eccezionale rispetto al principio generale in base al quale la reimputazione via FPV in parte corrente possa riguardare solo spese finanziate da entrate vincolate, è possibile solo per le forniture di beni. Da rileggere con attenzione il 4/2 su questo punto, non sono supersicuro in questo momento, ma attenzione.
Ha sicuramente senso, poichè è interesse dell'Ente finanziare la fornitura con risorse dell'anno precedente, e non con entrate correnti dell'anno che vanno risparmiate, piuttosto, per altro.
Il legislatore va dunque "ringraziato" (rido) poichè in certi particolari casi consente di non far confluire (e quindi "perdere" nell'avanzo libero che ha poi forti limiti se, quando, a cosa può essere applicato) una risorsa già impegnata, bensì, a patto che la non prestazione sia imputabile alla sfera del fornitore, di "convogliare e utilizzare", via reimputazione attraverso FPV, le risorse già dedicate dell'anno precedente.
Moltiplica il tuo caso su grandi cifre e chiediti se preferiresti dover trovare nuove entrate in parte corrente per finanziare un nuovo impegno oppure poter utilizzare un impegno dell'anno precedente, reimputato e autofinanziatosi con FPV.
Saluti.