vorrei avere la vs. opinione:
L’art. 103 del DL nr. 18 del 17 marzo 2020 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) stabilisce in generale la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi al 15 aprile 2020.
Sempre l’art.103, al terzo comma, prevede peraltro che: “Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonchè dei relativi decreti di attuazione”.
Il successivo art. 107 stabilisce specifici differimenti di termini amministrativo-contabili per gli enti locali, fra cui non è previsto il termine dei 60 gg per ratificare le deliberazioni di variazione di bilancio adottate dalla Giunta comunale in via d’urgenza.
Si chiede quale disciplina deve essere applicata relativamente al caso di specie e cioè se possa trovare applicazione l’art. 103 (sospensione fino al 14 aprile), atteso che non esiste disciplina specifica nell’art. 107.
GRAZIE PER L'AIUTO