Trattamento fiscale degli aiuti sui beni di prima necessità

Trattamento fiscale degli aiuti sui beni di prima necessità

Messaggioda Moderatore Tutto PA » 01/04/2020, 11:35

Di seguito analizzeremo le casistiche fiscali conseguenti all’applicazione dell'ordinanza n. 658/2020 del Dipartimento di Protezione Civile. Ricordiamoci che essa prevede per l’ente la possibilità di acquistare:
• buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale;
• generi alimentari o prodotti di prima necessità.

1. Il comune riceve i soldi e li gira direttamente al beneficiario (casistica di studio non applicabile al contesto attuale).
Fuori Campo Iva art. 2 dpr. 633/1972
“…Non sono considerate cessioni di beni: a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro…”.

2. Il comune riceve i soldi, compra carta prepagata o TR o similari, dà il titolo al beneficiario che lo utilizza per fare la spesa.
• La componente inerente al trasferimento di denaro è Fuori Campo Iva art. 2 dpr. 633/1972
• La componente inerente ad eventuali servizi è IVA split Istituzionale e oggetto di fattura elettronica.
• La componente inerente eventuali commissioni bancarie è Esente Iva art. 10 c. 1 n.1 dpr. 633/1972.

“1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta…”

3. Il comune compra direttamente i beni e li distribuisce ai beneficiari.
L’operazione è IVA split Istituzionale e oggetto di fattura elettronica.

4. Il comune identifica i negozi aderenti, i beneficiari ci vanno e comprano, i negozi richiedono il pagamento al comune.
• Qualora il passaggio sia previsto nel regolamento di economato il negozio richiederà il pagamento al comune attraverso fattura elettronica non split.
• Diversamente il negozio richiederà il pagamento al comune attraverso fattura elettronica split.

5. Il comune acquisto o produce un buono-corrispettivo monouso e lo consegna al beneficiario (spunto derivante da articolo prodotto dal Dott. Giuseppe Munafò e dalla Dott.ssaMarzia Provenzano).
Troviamo la definizione di buono-corrispettivo nell’art. 6 bis dpr. 633/1972:
“Ai fini del presente decreto, per buono-corrispettivo si intende uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative”.

In questo ambito distinguiamo:
a) Il buono monouso art. 6 ter dpr. 633/1972:

“1. Un buono-corrispettivo di cui all'articolo 6-bis si considera monouso se al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto.

2. Ogni trasferimento di un buono-corrispettivo monouso precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione.

3. La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo monouso dà diritto, se effettuata da un soggetto diverso da quello che ha emesso detto buono-corrispettivo, è rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e si considera resa nei confronti del soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo.”
Nel caso in cui sia il comune ad acquistare i buoni d’uso riceverà quindi fattura elettronica con split istituzionale.

b) Il buono multiuso art. 6 quater dpr. 633/1972:

“1. Un buono-corrispettivo di cui all'articolo 6-bis si considera multiuso se al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto.

2. Ogni trasferimento di un buono-corrispettivo multiuso precedente alla accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione.

3. La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo multiuso dà diritto si considera effettuata al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 6 assumendo come pagamento l'accettazione del buono-corrispettivo come corrispettivo o parziale corrispettivo di detti beni o servizi.

4. Per i trasferimenti di un buono-corrispettivo multiuso diversi da quelli che intercorrono tra il soggetto che effettua le operazioni soggette ad imposta ai sensi del comma 3 e i soggetti nei cui confronti tali operazioni sono effettuate, i servizi di distribuzione e simili sono autonomamente rilevanti ai fini dell'imposta”.

Nel caso in cui sia il comune ad acquistare i buoni multiuso riceverà quindi una nota di addebito di importo pari al valore monetario del bene, l’operazione sarà da considerare Fuori Campo Iva.
Moderatore Tutto PA
Moderatore Tutto PA
 
Messaggi: 1698
Iscritto il: 08/01/2015, 10:22

Re: Trattamento fiscale degli aiuti sui beni di prima necess

Messaggioda Fin2017 » 01/04/2020, 12:19

Se il Comune emette in proprio i buoni come se fossero dei voucher, spendibili negli esercizi con i quali il Comune ha attivato apposita convenzione, ma tali esercenti, di piccola dimensione, non hanno la possibilità di emettere fattura elettronica, può il comune richiedere una rendicontazione dei buoni ricevuti dai cittadini beneficiari documentata dagli scontrini fiscali ed emettere relativo rimborso a favore dell'esercizio? Se così non fosse possibile che soluzione hanno i piccoli comuni che si trovano in questa situazione?
Fin2017
 
Messaggi: 161
Iscritto il: 30/12/2019, 10:14

Re: Trattamento fiscale degli aiuti sui beni di prima necess

Messaggioda AsproMonte » 01/04/2020, 15:12

Emettere fattura elettronica ormai è obbligatorio da parecchio tempo :?
Dove finisce la logica inizia la ferrovia (e la contabilità armonizzata)!
Avatar utente
AsproMonte
 
Messaggi: 1770
Iscritto il: 16/02/2018, 17:02


Torna a Finanziario

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 43 ospiti

Paolo Gros

Esperienza come funzionario di un ente comunale. Tra gli ideatori e gestori del blog “Gli enti locali – Paolo Gros, Lucio Guerra e Marco Lombardi on web”.

Lucio Guerra

Responsabile Tributi e Informatica di una Unione di Comuni. Tra i gestori e moderatori del forum “Gli enti locali – Paolo Gros, Lucio Guerra e Marco Lombardi on web”.

Marco Sigaudo

Opera nel settore della PA da oltre 15 anni, l’esperienza acquisita è confluita all’interno di Studio Sigaudo s.r.l., società che offre servizi ad ampio spettro all’Ente.