Anticipazione liquidità nuova contabilizzazione

Anticipazione liquidità nuova contabilizzazione

Messaggioda DirPie » 20/11/2019, 17:53

Questo ente ha richiesto l'anticipazione di liquidità prevista dal Dl 35/2013. L'importo da rimborsare è stato accantonato nel risultato di amministrazione e ogni anno nel bilancio viene prevista la spesa per il rimborso della quota annuale finanziata da entrate correnti ex novo e in sede di rendiconto viene ridotta di pari importo la quota accantonata. A seguito dell'entrata in vigore del DM 01/08/2019 è stato rivisto il punto 3.20 bis del principio cont. 4/2 prevedendo che gli enti debbano iscrivere in bilancio tutta la quota del risultato di amministrazione accantonato per anticipazione di liquidità. Visto che questo Ente sta recuperando il disavanzo da riaccertamento straordinario residui e che quindi è soggetto alle limitazioni sull'applicazione dell'avanzo previste dalla legge di bilancio 2019 (l´utilizzo dell’avanzo nei limiti della «lettera A» del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel fondo crediti di dubbia esigibilità e dell’accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità, incrementato dell’importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione), si chiede come possa questa disposizione conciliarsi con la nuova stesura del principio contabile.
Grazie
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Re: Anticipazione liquidità nuova contabilizzazione

Messaggioda aldera » 03/06/2020, 11:11

Anch'io ho la stessa situazione. Peraltro, è lo stesso caso degli altri accantonamenti come il fondo rischi da contenzioso. C'è l'obbligo di accantonare le somme per cautelare l'ente da possibili soccombenze per controversie in corso e poi, quando si verificano, non le puoi utilizzare..
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Re: Anticipazione liquidità nuova contabilizzazione

Messaggioda PINCOPALLO » 03/06/2020, 11:38

Con le modalità di contabilizzazione introdotte dall'art. 39-ter del d.l. 162/2019 (milleproroghe) il problema non sussiste più: il comma 4 di tale articolo infatti espressamente dispone che la quota del risultato di amministrazione accantonata nel FAL è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione, così da permetterne l’utilizzo al di fuori dei limiti di utilizzo di cui al comma 898 della legge di bilancio per il 2019 (l. 145/2018)
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