Questo ente ha richiesto l'anticipazione di liquidità prevista dal Dl 35/2013. L'importo da rimborsare è stato accantonato nel risultato di amministrazione e ogni anno nel bilancio viene prevista la spesa per il rimborso della quota annuale finanziata da entrate correnti ex novo e in sede di rendiconto viene ridotta di pari importo la quota accantonata. A seguito dell'entrata in vigore del DM 01/08/2019 è stato rivisto il punto 3.20 bis del principio cont. 4/2 prevedendo che gli enti debbano iscrivere in bilancio tutta la quota del risultato di amministrazione accantonato per anticipazione di liquidità. Visto che questo Ente sta recuperando il disavanzo da riaccertamento straordinario residui e che quindi è soggetto alle limitazioni sull'applicazione dell'avanzo previste dalla legge di bilancio 2019 (l´utilizzo dell’avanzo nei limiti della «lettera A» del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel fondo crediti di dubbia esigibilità e dell’accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità, incrementato dell’importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione), si chiede come possa questa disposizione conciliarsi con la nuova stesura del principio contabile.
Grazie