fede ha scritto:Buongiorno, visto l'art. 153 del DL rilancio volevo confrontarmi con voi su come operate.
1) io ho una verifica in corso e l'agente della riscossione non ha fatto la notifica. Trattandosi di una grossa somma io vorrei aspettare la conversione del decreto, prima di fare il mandato alla ditta che fra l'altro oggi ha chiuso i battenti.
2) per le verifiche correnti come vi comportate? Alcuni colleghi continuano a farli.
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile
SOLUZIONE srl - Servizi per gli enti locali
"Verifica pagamenti superiori a 5.000 euro (artt. 153 e 154)
Nel periodo di sospensione di cui all’art. 68, commi 1 e 2-bis, del D.L. n. 18/2020, come
modificato dall’art. 154 del D.L. n. 34/2020, ovvero dall'8 marzo al 31 agosto 2020 (e non
più fino al 31 maggio 2020), non si applicano le disposizioni dell’art. 48-bis del D.P.R. n.
602/1973, relative ai controlli preliminari sui pagamenti di importo superiore a 5.000 euro (verifica telematica della presenza, a carico del beneficiario, di una o più cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro).
Per le persone fisiche che alla data del 21 febbraio 2020 avevano la residenza ovvero la
sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al D.P.C.M. del 1° marzo 2020 (prime due zone rosse delle Regioni Lombardia e Veneto), e per i soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, il suddetto periodo decorre dal 21 febbraio 2020. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, per le quali l’agente della riscossione non ha notificato l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi, restano prive di qualunque effetto e le Pubbliche Amministrazioni (tra cui gli enti locali), nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario."
Raffaele Granitto