da mannie » 28/02/2015, 8:41
ricordati però come riportato nell'aggiornamento 27 gennaio 2015 ANAC
A6. Quali sono le tipologie di affidamento rientranti nell’ambito di applicazione della legge n.190/2012 e qual è l’importo economico minimo, oltre il quale sussiste l’obbligo di trasmissione?
L’art.1, comma 16, lett.b), della legge n.190/2012 indica come oggetto dell’adempimento i procedimenti di “scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi” senza alcuna distinzione o esclusione, per cui si deve ritenere che l’obbligo di informazione comprenda tutte le tipologie di affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici, a prescindere dall’acquisizione del codice CIG o di quello smartCIG per le relative procedure, così come a prescindere dal fatto che la scelta del contraente sia avvenuta in esito ad un confronto concorrenziale, o con affidamenti in economia mediante cottimo fiduciario, o in modalità diretta, o che sia stata preceduta o meno da un bando pubblico o da una lettera di invito. Va inoltre richiamato il successivo comma 26, laddove chiarisce che le disposizioni in questione “si applicano anche ai procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie”. Nella pubblicazione deve essere comunque assicurato, come specifica il precedente comma 15, il “rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali”.
Riguardo all’importo economico degli affidamenti, la norma in questione non prevede soglie minime, né può essere l’AVCP a stabilirle, nel silenzio del legislatore; ne deriva che – allo stato attuale - anche nel caso di affidamenti per spese economali di minima entità non pare ipotizzabile un’esenzione dall’obbligo di pubblicazione.
Sezione C - FAQ riguardanti le corrette modalità di compilazione della tabella dati
C1. Ci sono casi nei quali è possibile non indicare il CIG?...
Nei casi suindicati è quindi ammissibile che il campo di indicazione del CIG non venga valorizzato, non sussistendo alcun obbligo normativo di acquisizione dello stesso. Tuttavia - al fine di evitare qualsiasi rischio che la mancanza del relativo dato possa essere letta come volontaria omissione informativa, da parte delle amministrazioni tenute alla pubblicazione - in tutte le fattispecie di contratti per i quali non era prevista l’acquisizione di un CIG o di uno SmartCIG (ad esempio, per spese le ‘economali’), il campo CIG deve essere valorizzato con il valore 0000000000 (10 zeri).