da PINCOPALLO » 16/05/2024, 9:24
Durante l’esercizio provvisorio del bilancio è consentito l’utilizzo del fondo di riserva nei limiti stabiliti dal paragrafo 8.12. del principio contabile applicato n. 4/2, che testualmente dispone:
“Considerata la natura autorizzatoria del bilancio di previsione… nel corso dell’esercizio provvisorio è consentito l’utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente.
A seguito dell’approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all’esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell’importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell’esercizio provvisorio.”.