No, quelle entrate devono essere classificate al titolo 5, come deposito bancario.
Sono somme che la Cassa Depositi e Prestiti mette a disposizione dell'ente una volta concesso il mutuo. Per cui all'atto della concessione il mutuo dev'essere riscosso per intero (reversale titolo 6) e versato sempre per intero su questo conto di deposito (mandato titolo 3 e contestuale accertamento titolo 5). Quando poi ci saranno le erogazioni in base ai SAL, le somme passeranno dal conto di deposito al conto di tesoreria e si faranno le reversali sull'accertamento del titolo 5.
Per quanto riguarda vecchi mutui con residui da erogare, i capitoli potevano essere riclassificati al titolo 5 direttamente con il passaggio alla contabilità armonizzata, se il software avesse previsto questo automatismo.
Se invece sono stati riclassificati al titolo 6 (come anche nel mio caso), occorre regolarizzare la cosa. Non potendo (con la mia procedura) cambiare la classificazione dei capitoli su cui ci sono residui, io ho previsto i movimenti in competenza 2016.