Andrea74 ha scritto:Se non è liquido, non può essere mantenuto a residuo passivo.
Esempio classico sono le utenze. Se le bollette di dicembre arrivano entro il 28/02 (o quantomeno entro la chiusura dei conti), si possono conservare gli importi a residuo perché ne conosciamo l'esatto ammontare.
Se arrivano oltre, devono essere liquidate sulla competenza dell'anno in corso.
La liquidità è presupposto per la conservazione dei residui tanto quanto la certezza e l'esigibilità.
OK CHIARISSIMO,
io avevo male interpretato questo scritto:
Le nuove regole mirano a consentire l’impiego di risorse di cui si ha una effettiva disponibilità, evitando di dare copertura a spese certe con entrate future, mentre dal lato della spesa si tende a far coincidere il concetto di spesa con quello di costo, imputando la spesa all’esercizio in cui –scaduta l’obbligazione- sorge il presupposto del pagamento; in tal modo il residuo passivo costituisce la rappresentazione contabile di un debito civilistico, in quanto esso si forma esclusivamente in presenza di una obbligazione scaduta, liquidata o liquidabile, per la quale il pagamento è rinviato all’esercizio successivo per meri fatti contabili ( es. mancata presentazione della fattura) e non anche nel caso in cui parte dell'obbligazione deve essere ancora adempiuta.
Inoltre in Internet con data 2016 mi capita ancora di leggere espressioni come:
la complessiva spesa di. ..trova copertura sul cap... gestione residui 2013......che senso ha alla luce di quando detto!!!!!!
GRAZIE