Altro adempimento sul portale Pareggio di bilancio

Re: Altro adempimento sul portale Pareggio di bilancio

Messaggioda mcmurtry » 27/01/2017, 14:38

E' troppo
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Re: Altro adempimento sul portale Pareggio di bilancio

Messaggioda claudia10 » 30/01/2017, 10:04

kosta.matt ha scritto:Buonasera,
entrando nel portale pareggio di bilancio per il monitoraggio al 31/12, ho trovato quest'altro adempimento da fare, di cui ero completamente allo scuro.
Questa è il decreto esplicativo:

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VE ... inario.pdf

Sinceramente non se ne può più!

Saluti.


buongiorno
Ormai sono piena di dubbi, leggendo la circolare nell'allegato B/ 2 sembrerebbe che si devono inserire tutte le spese correnti che non rientrano tra le "spese per acquisto beni e servizi" nella voce "altre spese " funziona così ?
claudia10
 
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Re: Altro adempimento sul portale Pareggio di bilancio

Messaggioda SISSA » 30/01/2017, 19:07

SCUSATE MA NON TROVO IL PROSPETTO B/2
TROVO SOLO IL B/1 CHE E' IL NS. CASO (REVISIONE STRAORDINARIA AL 1/01/2015).
PERCHE' SI DEVE RIEMPIRE ANCHE IL B/2 ? CHE NON TROVO.
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Re: Altro adempimento sul portale Pareggio di bilancio

Messaggioda mannie » 31/01/2017, 20:37

Domanda n. 18:
Gli enti che non hanno determinato un disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui sono tenuti all’adempimento del relativo monitoraggio previsto dal decreto del 19 dicembre 2016?
Risposta:
Si. Tutti gli enti tenuti al riaccertamento straordinario dei residui, compresi quelli che non hanno registrato un disavanzo, devono, nei termini e nei modi indicati nel decreto ministeriale del 19 dicembre 2016, adempiere al richiesto monitoraggio sul maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui.

La sanzione prevista per gli enti inadempienti riguarda solo gli enti in disavanzo, in quanto l'articolo 3, ultimo periodo del comma 15, del d.lgs 118 del 2011 prevede che "Gli enti che non trasmettono le predette informazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal decreto di cui al terzo periodo ripianano i disavanzi nei tempi più brevi previsti dal decreto di cui al primo periodo", .ma in proposito si richiama il medesimo articolo 3 comma 15 del d.lgs. n. 118 del 2011 che, nel rinviare ad un successivo decreto la determinazione delle modalità e dei tempi di copertura del maggiore disavanzo, prevede "incentivi, anche attraverso la disciplina del patto di stabilità interno e dei limiti di spesa del personale, per gli enti che, alla data del 31 dicembre 2017, non presentano quote di disavanzo derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui. Per le regioni non rilevano i disavanzi derivanti dal debito autorizzato non contratto". Pertanto, anche gli enti che a seguito del riaccertamento straordinario dei residui non hanno registrato disavanzo sono interessati a trasmettere le informazioni richieste dal DM 19 dicembre 2016.
25/01/2016
:oops: notate la data della risposta alla faq 18....... :shock: :oops: :twisted:
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Re: Altro adempimento sul portale Pareggio di bilancio

Messaggioda sisar » 01/02/2017, 8:26

Io il prospetto B/2s non l'ho completato ed ho inviato il tutto compilando solo il B/1 che e abbastanza semplice. Leggendo bene ho inteso che il B/2 andasse compilato solo dagli enti speciali (trento ecc.). Se ho sbagliato saranno loro ad inviare una mail chiedendomi di completare il tutto, a quel punto vedro il da fare.
Bisogna difendersi dagli adempimenti inutili.
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Re: Altro adempimento sul portale Pareggio di bilancio

Messaggioda ullifa » 01/02/2017, 12:42

io ho compilato il b, la prima pagine si può fare, la seconda è più impegnativa (chiede gli anni di provenienza)

allegato B/1 DETERMINAZIONE DEL MAGGIORE DISAVANZO DERIVANTE DAL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI AL 1° GENNAIO 2015 (art. 3, comma 7, al DLgs 118/2011)
Per gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione
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Re: Altro adempimento sul portale Pareggio di bilancio

Messaggioda ullifa » 07/02/2017, 11:51

FAQ.18 http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Fa ... izzazione/
Domanda n. 18:

Gli enti che non hanno determinato un disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui sono tenuti all’adempimento del relativo monitoraggio previsto dal decreto del 19 dicembre 2016?


Risposta:

Si. Tutti gli enti tenuti al riaccertamento straordinario dei residui, compresi quelli che non hanno registrato un disavanzo, devono, nei termini e nei modi indicati nel decreto ministeriale del 19 dicembre 2016, adempiere al richiesto monitoraggio sul maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui.
La sanzione prevista per gli enti inadempienti riguarda solo gli enti in disavanzo, in quanto l'articolo 3, ultimo periodo del comma 15, del d.lgs 118 del 2011 prevede che "Gli enti che non trasmettono le predette informazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal decreto di cui al terzo periodo ripianano i disavanzi nei tempi più brevi previsti dal decreto di cui al primo periodo", .ma in proposito si richiama il medesimo articolo 3 comma 15 del d.lgs. n. 118 del 2011 che, nel rinviare ad un successivo decreto la determinazione delle modalità e dei tempi di copertura del maggiore disavanzo, prevede "incentivi, anche attraverso la disciplina del patto di stabilità interno e dei limiti di spesa del personale, per gli enti che, alla data del 31 dicembre 2017, non presentano quote di disavanzo derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui. Per le regioni non rilevano i disavanzi derivanti dal debito autorizzato non contratto". Pertanto, anche gli enti che a seguito del riaccertamento straordinario dei residui non hanno registrato disavanzo sono interessati a trasmettere le informazioni richieste dal DM 19 dicembre 2016.

25/01/2016

http://www.quotidianoentilocali.ilsole2 ... d=AByboHlB

Tutti gli enti tenuti al riaccertamento straordinario dei residui, compresi quelli che non hanno registrato un disavanzo, sono obbligati all'invio dei dati riguardanti gli esiti dell'operazione. Con la faq 18 la Commissione Arconetpuntualizza un aspetto applicativo del decreto 19 dicembre 2016, con cui il ministero dell'Economia ha stabilito i tempi e le modalità per la trasmissione alla Ragioneria generale dello Stato delle informazioni riguardanti il maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui (si vedail Quotidiano degli enti locali ...

CHE PENA, neanche riescono a scrivere un decreto che sia chiaro e non necessiti di successiva faq interpretazione etc..proprio dei dilettanti
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