b) Amministrazioni pubbliche
Le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, nonché le amministrazioni autonome, sono esonerate
dall’obbligo di invio dei dati delle fatture ricevute. L’esonero è conseguenza
dell’obbligo di invio, verso i predetti enti, delle fatture elettroniche attraverso
il Sistema di Interscambio ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 244/2007: i
dati delle predette fatture, infatti, verranno automaticamente acquisiti
dall’Agenzia delle entrate al momento del passaggio delle stesse attraverso il
Sistema di Interscambio.
Resta invece obbligatorio, anche per tali enti, l’invio dei dati delle fatture, e
delle relative note di variazione, emesse nei confronti di soggetti diversi dalle
pubbliche amministrazioni che non siano state trasmesse tramite il Sistema di
Interscambio.
non viene richiesta alcuna particolare opzione?
cosa ne pensate
