L'argomento è stato trattato nella seduta del 15 gennaio 2025 della commissione Arconet di cui è presente il resoconto qui:
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/CommissioneArconet/2024/Resoconto-della-riunione-della-Commissione-ARCONET-del-15-gennaio-2025.pdf
Prima dell’approvazione definitiva la Commissione è invitata a riflettere:
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- Con particolare riguardo all’articolo 4, che individua il codice del modulo finanziario del Piano dei conti integrato riguardante il Fondo obiettivi di finanza pubblica da adottare in occasione della variazione del bilancio che iscrive il Fondo obiettivi di finanza pubblica nel bilancio di previsione 2025-2027, si rappresenta che gli enti che hanno stanziato il Fondo direttamente nel bilancio di previsione 2025-2027 in assenza della specifica voce del piano dei conti, dovranno procedere nel corso della gestione, con variazione, a riclassificarlo come Fondo obiettivi di finanza pubblica, con il codice previsto dall’articolo 4 del DM in esame. Tali enti non sono tenuti a ritrasmettere alla BDAP i Dati contabili analitici (DCA) aggiornati a tale riclassificazione. Si ricorda che prima dell’entrata in vigore del DM in esame, la BDAP non riconosce come valido il codice del piano dei conti attribuito al Fondo obiettivi di finanza pubblica.
Il rappresentante del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili chiede conferma della validità della disciplina vigente quando prevede che l’allegato a/1 deve essere compreso nello schema di bilancio di previsione e pertanto inviato alla BDAP solo se l’ente intende utilizzare anticipatamente l’avanzo.
Il Presidente conferma che la previsione dell’accantonamento al Fondo obiettivi di finanzapubblica non comporta la modifica della disciplina richiamata ma ricorda che, per la corretta determinazione e contabilizzazione di tale accantonamento, anche gli enti che non intendono utilizzare anticipatamente l’avanzo devono quantificare il Fondo obiettivi di finanza pubblica da iscrivere nell’allegato a) al bilancio di previsione, concernente il risultato di amministrazione presunto, e che la quantificazione del Fondo è effettuata seguendo le modalità indicate per l’elaborazione dell’allegato a/1, anche se non incluso nello schema di bilancio di previsione.