VARIAZIONE ESIGIBILITA'

Re: VARIAZIONE ESIGIBILITA'

Messaggioda GiglioCdC » 16/02/2016, 20:11

Rag. ha scritto:scusatemi
nel mio piccolo comune avevo solo un'opera prevista... peraltro fasulla: e infatti poi non se ne è fatto nulla

il mio software pretendeva cmunque che compilassi in merito un cronoprogramma e così' è stato fatto (fu ipotizzato per semplicità di ultimare e pagare l'opera entro il 2015)... di conseguenza non si è attivato alcun FPV!

ora mi chiedo: devo comunque (dietro determina se entro il 2015, con delibera di GC se in sede di riaccertamento ordinario dei RR) procedere alla variazione del cronoprogramma sopraccitato?

o in tale semplice caso si può lasciare tutto com'è, non occorrendo atti o registrazioni (contrariamente alla situazione in cui la variazione di esigibilità si rendesse necessaria perchè - pres. nel mio caso - effettivamente l'impegno inizialmente battezzato d'esigibilità 2015 diventasse poi da "spostare" d'esigibilità nel 2016 per sopraggiunte informazioni a riguardo)?



1. Se non hai attivato nemmeno l'entrata accertandola (opera fasulla?) non ti si crea nè avanzo nè tantomeno FPV.
2. Se l'entrata l'hai accertata ma non hai potuto prenotare l'opera di investimento secondo le norme agevolate per gli investimenti (ora pagg. 35-36 nuova stesura principio contabile finanziario - sarebbe da chiedere ad arconet di metterci anche i paragrafi) ti diventa avanzo vincolato
3. Se l'entrata l'hai accertata ma non hai prenotato la spesa secondo il principio suddetto, con un atto del 2015 non credo che puoi attivare alcun FPV (a meno che non hai un atto che ad oggi non è ancora pubblicato....) perchè in ogni caso le condizioni per prenotare la spesa devono sussistere nel 2015 e non dopo. Nel 2016 puoi solo cambiare queste condizioni con variaizoni di esigibilità ma non anche crearle ex tunc ....
GiglioCdC
 
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Re: VARIAZIONE ESIGIBILITA'

Messaggioda GiglioCdC » 16/02/2016, 20:14

Gianluca73 ha scritto:COMUNE DI _________ - Provincia di ____________
DETERMINAZIONE n. ________ del _________________.
OGGETTO: Variazione di bilancio 2015/2017 fra gli stanziamenti riguardanti il fondo
pluriennale vincolato (FPV) e gli stanziamenti correlati, in termini di
competenza e di cassa, ai sensi del comma 5-quater dell’art. 175 del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i.
IL RESPONSABILE DELL’AREA ____________________
Visto il comma 9-ter dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:
“Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014,
fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che
hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal
1° gennaio 2015.”
Considerato che il Comune di _____________ non è un ente sperimentatore della nuova contabilità
armonizzata ex D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il comma 2 dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:
“Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.”
Visto il comma 5-quater dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:
“Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il
responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:
………
b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in
termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate
trimestralmente alla giunta;
………”
Visto il punto 5.4 dell’allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 che recita:
“…………Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità dell’ente, i dirigenti responsabili della spesa
possono autorizzare variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti
correlati, escluse quelle previste dall’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 di competenza
della giunta…………”
Considerato che l’art. 3 comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011 fa riferimento al riaccertamento
straordinario dei residui, di competenza della Giunta comunale, e non riguarda quindi il caso
oggetto della presente determinazione;
Considerato che nel vigente regolamento di contabilità del Comune di __________ è prevista/non è
prevista (eliminare opzione non pertinente), in capo ai responsabili della spesa, la possibilità di
effettuare le variazioni di cui al comma 5-quater dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –
TUEL e che pertanto tale possibilità è da attribuire al responsabile della spesa/responsabile
finanziario (eliminare opzione non pertinente);
Visto il comma 3 dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:
“Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti
variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:
…….………
f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
…………….”
Visto il comma 9-bis dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:
“Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione
della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:
…….………
b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario. “
Visto l’art. 10, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:
“Alle variazioni al bilancio di previsione, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari,
sono allegati i prospetti di cui all'allegato n. 8, da trasmettere al tesoriere.”
Visto il bilancio di previsione 2015 e il bilancio pluriennale 2015/2017 approvati con deliberazione
del Consiglio Comunale n. ___ del __________;
Viste le variazioni di bilancio approvate nel corso dell’esercizio;
Rilevata la necessità di apportare, come da nota dell’Ufficio _________ ns. prot. n. _______del
__________, ivi allegata quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, (da
inserire solo nel caso di determinazione del responsabile finanziario) delle variazioni di bilancio
2015/2017 fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato (FPV) e gli stanziamenti
correlati delle spese di cui all’allegato prospetto, in termini di competenza e di cassa, in
considerazione del nuovo cronoprogramma di realizzazione degli interventi programmati, ivi
allegato quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, e pertanto della necessità
di modificare, in base ai nuovi principi della contabilità armonizzata, l’imputazione contabile degli
impegni di spesa all’esercizio in cui l’obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza;
Rilevato che sulla presente variazione di bilancio non è previsto il parere dell’Organo di revisione
in considerazione di quanto disposto dall’art. 239, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL
che recita:
“L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
……………………..
b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:
…………………..
2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla
competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia
espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di
verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei
presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle
approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;
………”
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
Visto il vigente regolamento di contabilità dell’Ente;
DETERMINA
1) di approvare, per le motivazioni esplicitate in premessa, le variazioni di bilancio 2015/2017 di
cui agli allegati prospetti ex comma 4 dell’art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., che formano
parte integrante e sostanziale della presente determinazione, ai sensi del comma 5-quater
dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo
pluriennale vincolato (FPV) e gli stanziamenti correlati delle spese di cui all’allegato prospetto,
in termini di competenza e di cassa, in considerazione del nuovo cronoprogramma di
realizzazione degli interventi programmati, ivi allegato quale parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
2) di trasmettere copia della presente alla Giunta Comunale e al Tesoriere, in ossequio
rispettivamente ai commi 5-quater e 9-bis e dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –
TUEL;
3) di trasmettere copia della presente all’Organo di revisione per gli adempimenti di cui al comma
1 lettera b) punto 2) dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;
4) di inviare la presente, per competenza, all’Ufficio Segreteria, all’Ufficio _________ (da inserire
solo nel caso di determinazione del responsabile finanziario) e all’Ufficio Ragioneria.
Il Responsabile dell’Area ________________



Una delle migliori bozze di determine di variazioni FPV che ho visto in giro finora... anzi direi forse la migliore...
GiglioCdC
 
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Re: VARIAZIONE ESIGIBILITA'

Messaggioda Rag. » 19/02/2016, 16:55

ciao a tutti,
Il punto 5.4 dell'allegato 4/2 al d. lgs. n. 118/2011 stabilisce che "il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese"

tra le entrate destinate al finanziamento di investimenti imputate agli esercizi precedenti è "includibile" anche l'avanzo applicato?

in pratica: vorrei applicare 500 di avanzo libero a copertura di un'opera che inizierà quest'anno (SAL 1 esigibile nel 2016 - 250) ma si concluderà - SAL 2 - nel 2017... posso stanziare 500 di avanzo in entrata contro 500 al titolo 2 di cui 250 di FPV?

grazie grazie
Rag.
 
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Re: VARIAZIONE ESIGIBILITA'

Messaggioda GiglioCdC » 19/02/2016, 17:11

Rag. ha scritto:ciao a tutti,
Il punto 5.4 dell'allegato 4/2 al d. lgs. n. 118/2011 stabilisce che "il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese"

tra le entrate destinate al finanziamento di investimenti imputate agli esercizi precedenti è "includibile" anche l'avanzo applicato?

in pratica: vorrei applicare 500 di avanzo libero a copertura di un'opera che inizierà quest'anno (SAL 1 esigibile nel 2016 - 250) ma si concluderà - SAL 2 - nel 2017... posso stanziare 500 di avanzo in entrata contro 500 al titolo 2 di cui 250 di FPV?

grazie grazie


Sì, certo che puoi. Però non credo tu possa farlo prima della deliberazione di salvaguardia equilibri poichè l'art. 187 comma 2 nell'elencare gli utilizzi dell'avanzo libero pone un ordine di priorità ben preciso che deve essere rispettato.
GiglioCdC
 
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Re: VARIAZIONE ESIGIBILITA'

Messaggioda Rag. » 19/02/2016, 17:25

come scusami.. io intendo applicare avanzo proprio in sede di prima scrittura del
bilancio previsionale 2016-2018. Non posso più farlo farlo (come sempre è stato fatto in questo comune quando ancora non si era in 118)?!

grazie mille
Rag.
 
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Re: VARIAZIONE ESIGIBILITA'

Messaggioda GiglioCdC » 19/02/2016, 17:33

Rag. ha scritto:come scusami.. io intendo applicare avanzo proprio in sede di prima scrittura del
bilancio previsionale 2016-2018. Non posso più farlo farlo (come sempre è stato fatto in questo comune quando ancora non si era in 118)?!

grazie mille


Purtroppo è così. Trovi questo chiarimento alle pag. 53 e 54 del principo contabile finanziario come recentemente modificato.
GiglioCdC
 
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Re: VARIAZIONE ESIGIBILITA'

Messaggioda Rag. » 19/02/2016, 17:45

scusami.. quella che riporto di seguito è già il testo modificato che intendi tu?
gentilissimo....

La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell’approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari. Per mezzi ordinari si intendono tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all’esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali. E’ pertanto possibile utilizzare l’avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri senza avere massimizzato la pressione fiscale ;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l’estinzione anticipata dei prestiti.

Pertanto, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell’ente.
Fermo restando che il bilancio di previsione deve essere approvato in equilibrio, senza utilizzare l’avanzo libero di cui alla lettera b), nel caso in cui il bilancio è approvato:
a) successivamente all’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente,
b) dopo o contestualmente alle scadenze previste dal regolamento e dalla legge per la verifica degli equilibri di bilancio
c) risulta in modo inequivocabile che non sia possibile approvare il bilancio in equilibrio,

contestualmente alle procedure di approvazione del bilancio devono essere assunti i provvedimenti di cui all’articolo 50, comma 2, del DLgs 118/2011 (per le regioni), e adottate le procedure dell’articolo 193 del TUEL di controllo a salvaguardia degli equilibri per gli enti locali . Pertanto, l’avanzo libero di cui alla lettera b), può essere utilizzato solo nell’ambito dei provvedimenti di cui all’articolo 50, comma 2, del DLgs 118/2011 (per le regioni), e delle procedure dell’articolo 193 di controllo a salvaguardia degli equilibri (per gli enti locali) .
Rag.
 
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Re: VARIAZIONE ESIGIBILITA'

Messaggioda GiglioCdC » 19/02/2016, 18:00

Rag. ha scritto:scusami.. quella che riporto di seguito è già il testo modificato che intendi tu?
gentilissimo....

La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell’approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari. Per mezzi ordinari si intendono tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all’esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali. E’ pertanto possibile utilizzare l’avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri senza avere massimizzato la pressione fiscale ;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l’estinzione anticipata dei prestiti.

Pertanto, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell’ente.
Fermo restando che il bilancio di previsione deve essere approvato in equilibrio, senza utilizzare l’avanzo libero di cui alla lettera b), nel caso in cui il bilancio è approvato:
a) successivamente all’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente,
b) dopo o contestualmente alle scadenze previste dal regolamento e dalla legge per la verifica degli equilibri di bilancio
c) risulta in modo inequivocabile che non sia possibile approvare il bilancio in equilibrio,

contestualmente alle procedure di approvazione del bilancio devono essere assunti i provvedimenti di cui all’articolo 50, comma 2, del DLgs 118/2011 (per le regioni), e adottate le procedure dell’articolo 193 del TUEL di controllo a salvaguardia degli equilibri per gli enti locali . Pertanto, l’avanzo libero di cui alla lettera b), può essere utilizzato solo nell’ambito dei provvedimenti di cui all’articolo 50, comma 2, del DLgs 118/2011 (per le regioni), e delle procedure dell’articolo 193 di controllo a salvaguardia degli equilibri (per gli enti locali) .



Sì, di questo parlavo.
La frase "Pertanto, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell’ente" unitamente alla necessaria priorità fissata dall'elenco nel primo comma di fatto determina, a mio avviso, l'impossibilità di utilizzo dell'avanzo libero che approvi col rendiconto 2015 per investimenti (l'utilizzo per investimenti è il punto c successivo) fino a che non hai dato atto della salvaguardia degli equilibri (entro il 31/7/2016).
GiglioCdC
 
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Re: VARIAZIONE ESIGIBILITA'

Messaggioda Rag. » 19/02/2016, 18:15

ho capito
in effetti anche a me verrebbe da interpretare al pari tuo... ma secondo te è fattibile (visto che so già oggi - pur non avendo chiuso il consuntivo 2015 - che cmque avrò sufficiente avanzo per coprire quel che devo):

- scrivere un bilancio prevedendo un'entrata alternativa (Z) all'applicazione di avanzo libero (che so già non si potrà verificare.. tipo oneri per importi improponibili, vendite di immobili, ecc.);
- in sede di assestamento e verifica della salvaguardia (entro luglio) procedere con i vari assestamenti necessari a concludere appunto la permanenza degli equilibri, ed includere tra gli stessi la variazione che sostituisce all'entrata Z l'applicazione di avanzo libero

?
grazie
ciao
Rag.
 
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Re: VARIAZIONE ESIGIBILITA'

Messaggioda GiglioCdC » 19/02/2016, 18:40

Rag. ha scritto:ho capito
in effetti anche a me verrebbe da interpretare al pari tuo... ma secondo te è fattibile (visto che so già oggi - pur non avendo chiuso il consuntivo 2015 - che cmque avrò sufficiente avanzo per coprire quel che devo):

- scrivere un bilancio prevedendo un'entrata alternativa (Z) all'applicazione di avanzo libero (che so già non si potrà verificare.. tipo oneri per importi improponibili, vendite di immobili, ecc.);
- in sede di assestamento e verifica della salvaguardia (entro luglio) procedere con i vari assestamenti necessari a concludere appunto la permanenza degli equilibri, ed includere tra gli stessi la variazione che sostituisce all'entrata Z l'applicazione di avanzo libero

?
grazie
ciao


Io condivido la norma, anche se impedisce utilizzi di risorse che appaiono certe.

Ma in effetti in passato ci si è trovati di fronte ad utilizzi spesso sperticati di avanzi liberi come se fossero risorse fisse ed immutabili nel tempo. Ma sappiamo che la gestione in corso o quella dei residui soprattutto possono presentare situazioni di incertezza tali per cui nella parte corrente non si realizzino entrate previste.
Ed è vero che tutte le entrate hanno margini di incertezza (FSC, IMU, Addizionale, Entrate extratributarie, ecc.), così come possono sorgere spese impreviste (come puoi sapere con certezza che qualche contenzioso in essere sul quale si contava di aver vittoria non ti si volga a sfavore e diventi un bel debito fuori bilancio?).
Quindi si vuole evitare di applicare al bilancio una risorsa che poi potrebbe rivelarsi necessaria per squilibri possibili, almeno fino a circa metà anno (gli equilibri si fanno entro luglio).
E peraltro mettere in entrata qualcosa che sai non ti si potrà con certezza realizzare è una violazione del principo di attendibilità dell'entrata (oneri urbanizzazione per importi improponibili credo i revisori o la Corte dei Conti ti chiederanno dove sta la ragionevole dimostrazione di ciò che iscrivi e pure le alienazioni devono essere contenute nel piano alienazioni dell'ente e valutate).
Eppoi ....il tuo FCDE a rendiconto è capientissimo?

Checchè se ne dica obiettivo primario è la salvaguardia dei conti e degli equilibri prima di tutto. Dato che immagino siano i tuoi amministratori che ti forzano a mettere la spesa in bilancio puoi sempre dire che ora non è possibile e che lo farai dopo. Se poi sei sicuro che tanto non avrai alcun problema intanto fagli "scaldare i motori" con un bel progetto già pronto e che dopo gli equilibri potrai finanziare e far partire in immediato... :roll:
GiglioCdC
 
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