problema aperto...
Secondo quanto prevede il comma 1 dell’art. 2 della L. n. 398/1991 i soggetti che applicano il regime forfettario sono esonerati dagli adempimenti di cui al titolo II del D.P.R. n. 633/1972, tra cui anche quello di emettere la fattura. L’unico onere “contabile” posto a loro carico resta infatti quello di annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali (e, ovviamente, di liquidare l’imposta dovuta, si veda l’art. 9 del D.P.R. n. 544/199). Per ovviare ai problemi e agli aggravi connessi allo split payment e alla fatturazione elettronica, se le circostanze lo permettessero (e, cioè, se l’emissione della fattura non fosserichiesta dalle procedure amministrative interne del soggetto pagante) i soggetti in 398 potrebbero quindi comunicare alle amministrazioni interessate l’importo complessivo delle spettanze, al lordo dell’Iva, senza emettere fattura. Incassato il corrispettivo, potrebbero poi provvedere autonomamente all’annotazione del ricavo e dell’imposta relativa e al versamento trimestrale dell’imposta.
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