da MICOL » 23/11/2016, 12:59
ai comuni, che rispettano il saldo di cui al comma 4 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali, sono assegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse derivanti dalla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale e dai versamenti e recuperi, effettivamente incassati, di cui al comma 13, lettere a), del presente articolo, per essere destinate alla realizzazione di investimenti.
art 65 c 17 legge di bilancio 2017
c'è un premio per chi ha saldo di cassa non negativo, ma fra le entrate finali e le spese finali, non solo quelle correnti