Corte AUT delibera_16_2016 SPESE PERSONALE dl 118

Corte AUT delibera_16_2016 SPESE PERSONALE dl 118 e fondo crediti
Art. 1, comma 557, legge n. 296/2006 - Interpretazione delle vigenti disposizioni vincolistiche in materia di spesa del personale, anche alla luce dell’evoluzione ordinamentale intervenuta per effetto del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante la novella legislativa sull’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi
http://www.corteconti.it/export/sites/p ... 6_2016.pdf
Alcuni passaggi che sono delle vere chicche che fotografano una situazione veramente delirante.
"...La Sezione remittente, con la delibera n. 78/2016/QMIG, dopo aver esaminato
l’orientamento della Sezione delle autonomie in merito alla cogenza dell’art. 1, comma 557, l. n. 296/2006 (deliberazioni n. 25/2014 e n. 27/2015), ritiene che l’applicazione dei principi ivi richiamati “comporta degli effetti, che appaiono distonici in chiave sistematica..."
"...La Sezione remittente accenna alla “difficile convivenza tra parametro di spesa ex combinato disposto dei commi 557 lett. a) e 557-quater e nuova contabilità armonizzata.."
"...Viene quindi in considerazione il riconoscimento del carattere cogente e
impeditivo della previsione di cui all’art. 1, comma 557, lett. a), l. n. 296/2006, che potrebbe penalizzare gli enti virtuosi i quali potrebbero aver ridotto la spesa corrente ma non quella di personale, caratterizzata da un maggior grado di rigidità.
ed infine
"...Preliminarmente, occorre ribadire che, secondo l’orientamento di questa Sezione, l’esame delle questioni poste è limitato alle difficoltà interpretative, sotto il profilo letterale, sistematico e logico, direttamente ed esclusivamente connesse alle norme esaminate e che l’esame dei quesiti verrà condotto secondo il filo logico dell’individuazione di un principio di diritto finalizzato a cogliere la portata generale e la ratio dei vincoli normativi anche considerando l’elevata complessità ed articolazione della disciplina in materia di personale
.."
L'ultimo passaggio mi fa veramente in.re della serie neanche noi della corte ci abbiamo capito una mazza......allora figuriamoci noi addetti ai lavori
il finale della deliberazione è in liena con il comportamento della corte con al solita rigida interpretazione. 31 pagine di premesse per addivenire allo solita risposta.
“1. Alla luce della normativa introdotta dalla legge di stabilità 2016 e del nuovo
sistema di armonizzazione contabile, deve confermarsi la vigenza e la cogenza delle
disposizioni dettate dall’art. 1, comma 557 e ss., l. n. 296/2006, in materia di riduzione delle spese di personale.
2. Secondo la vigente disciplina in materia di contenimento della spesa del
personale permane, a carico degli enti territoriali, l’obbligo di riduzione di cui all’art.
1, comma 557, l. n. 296/2006, secondo il parametro individuato dal comma 557-quater, da intendere in senso statico, con riferimento al triennio 2011-2013.
3. Con riferimento al parametro dell’art. 1, comma 557, lett. a), l. n. 296/2006,
non è possibile, in mancanza di norme espresse, depurare il denominatore del rapporto spesa di personale/spesa corrente dalle spese di natura eccezionale o, comunque, non ricorrenti che siano dovute a scelte discrezionali degli enti.
4. Il principio contabile di cui all’allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 5.2, disciplina compiutamente la corretta imputazione degli impegni per la spesa
del personale per effetto del passaggio al nuovo sistema di armonizzazione contabile.
5. L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di
impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata e conseguentemente non assume rilevanza nella determinazione del denominatore del rapporto spesa del personale/spesa corrente.”
in sostanza se un ente esternalizza un servizio (ad esempio ato idrico come qui in Lombardia" non rispetta il parametro...poi ci si potrebbe appellare al passaggio...
che siano dovute a scelte discrezionali degli enti"
Art. 1, comma 557, legge n. 296/2006 - Interpretazione delle vigenti disposizioni vincolistiche in materia di spesa del personale, anche alla luce dell’evoluzione ordinamentale intervenuta per effetto del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante la novella legislativa sull’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi
http://www.corteconti.it/export/sites/p ... 6_2016.pdf
Alcuni passaggi che sono delle vere chicche che fotografano una situazione veramente delirante.
"...La Sezione remittente, con la delibera n. 78/2016/QMIG, dopo aver esaminato
l’orientamento della Sezione delle autonomie in merito alla cogenza dell’art. 1, comma 557, l. n. 296/2006 (deliberazioni n. 25/2014 e n. 27/2015), ritiene che l’applicazione dei principi ivi richiamati “comporta degli effetti, che appaiono distonici in chiave sistematica..."
"...La Sezione remittente accenna alla “difficile convivenza tra parametro di spesa ex combinato disposto dei commi 557 lett. a) e 557-quater e nuova contabilità armonizzata.."
"...Viene quindi in considerazione il riconoscimento del carattere cogente e
impeditivo della previsione di cui all’art. 1, comma 557, lett. a), l. n. 296/2006, che potrebbe penalizzare gli enti virtuosi i quali potrebbero aver ridotto la spesa corrente ma non quella di personale, caratterizzata da un maggior grado di rigidità.
ed infine
"...Preliminarmente, occorre ribadire che, secondo l’orientamento di questa Sezione, l’esame delle questioni poste è limitato alle difficoltà interpretative, sotto il profilo letterale, sistematico e logico, direttamente ed esclusivamente connesse alle norme esaminate e che l’esame dei quesiti verrà condotto secondo il filo logico dell’individuazione di un principio di diritto finalizzato a cogliere la portata generale e la ratio dei vincoli normativi anche considerando l’elevata complessità ed articolazione della disciplina in materia di personale
.."
L'ultimo passaggio mi fa veramente in.re della serie neanche noi della corte ci abbiamo capito una mazza......allora figuriamoci noi addetti ai lavori
il finale della deliberazione è in liena con il comportamento della corte con al solita rigida interpretazione. 31 pagine di premesse per addivenire allo solita risposta.
“1. Alla luce della normativa introdotta dalla legge di stabilità 2016 e del nuovo
sistema di armonizzazione contabile, deve confermarsi la vigenza e la cogenza delle
disposizioni dettate dall’art. 1, comma 557 e ss., l. n. 296/2006, in materia di riduzione delle spese di personale.
2. Secondo la vigente disciplina in materia di contenimento della spesa del
personale permane, a carico degli enti territoriali, l’obbligo di riduzione di cui all’art.
1, comma 557, l. n. 296/2006, secondo il parametro individuato dal comma 557-quater, da intendere in senso statico, con riferimento al triennio 2011-2013.
3. Con riferimento al parametro dell’art. 1, comma 557, lett. a), l. n. 296/2006,
non è possibile, in mancanza di norme espresse, depurare il denominatore del rapporto spesa di personale/spesa corrente dalle spese di natura eccezionale o, comunque, non ricorrenti che siano dovute a scelte discrezionali degli enti.
4. Il principio contabile di cui all’allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 5.2, disciplina compiutamente la corretta imputazione degli impegni per la spesa
del personale per effetto del passaggio al nuovo sistema di armonizzazione contabile.
5. L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di
impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata e conseguentemente non assume rilevanza nella determinazione del denominatore del rapporto spesa del personale/spesa corrente.”
in sostanza se un ente esternalizza un servizio (ad esempio ato idrico come qui in Lombardia" non rispetta il parametro...poi ci si potrebbe appellare al passaggio...
che siano dovute a scelte discrezionali degli enti"