da SOLVECOAGULA » 10/05/2016, 14:00
Infatti io non comprendo del tutto.
nel TUEL leggo questo, all'art. 227 comma 3: "..Nelle more dell'adozione della contabilita' economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facolta', prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato.))..."
La facoltà, di cui al punto precedente, è questa, art. 232, comma 2: "Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico patrimoniale fino all'esercizio 2017."
Ora, sperando che non si faccia un distinguo (non comprendo quale potrebbe mai essere) fra conto del patrimonio e stato patrimoniale, e a meno di ulteriori norme di cui non ho conoscenza, leggo una discendenza naturale fra l'art. 232 e la non obbligatorietà dello SP. Per me il conto del patrimonio è lo stato patrimoniale - se così non è, allora significherebbe che con la contabilità economica a regime dovremo redigere il conto del patrimonio ed anche lo stato patrimoniale - essendo, per assurdo, cose distinte? O sono effettivamente distinte, e se si, in che cosa si distinguono?