andrea01 ha scritto:SOLVECOAGULA HA SCRITTO:
Ciò che risulta già nel 2015 un residuo (ultima frase del tuo post), per es. ciò che nel 2015 risulta riaccertato come un RP 2013, significa che già nel 2015 la sua esigibilità è stata rilevata e accertata come 2013. L'esigibilità anzi è stata la precondizione per poterlo accertare come tale (e quindi esentarlo da reimputazione).
Pertanto, se quanto riaccertato nel modo in cui sopra corrisponde a verità -> resta RP 2013 e non può essere reimputato ulteriormente.
Domanda fino a quando ? Risposta ovvia fino a che non si materializzi l’esigibilita.
No, aspetta un attimo. Fermiamoci già qua.
Ripeto: di un residuo passivo del 2013, accertato come tale nel 2015, l'esigibilità sussiste già nel 2013!
Non ha per nulla "da materializzarsi".
Esigibilità (per es. 2013) significa che la prestazione contrattata (per le obbligazioni non da contratto il principio si estende per similitudine - salvo eccezioni da principi contabili) è stata eseguita a regola d'arte nel 2013 e non vi sono ostacoli al pagamento. Non conta se viene preteso il pagamento con fattura, ma
se potrebbe essere preteso il pagamento da parte della controparte.
Se l'esigibilità invece al momento del riaccertamento straordinario era ventura/futura, allora l'impegno andava reimputato (secondo cronoprogramma).
Se è stato fatto un errore (mantenimento a residuo piuttosto che reimputazione), leggi il suggerimento al post precedente (cancellazione residuo e rimando ad avanzo con vincolo).