Reimputazione degli impegni tramite l'utilizzo del Fondo Plu

Reimputazione degli impegni tramite l'utilizzo del Fondo Plu

Messaggioda andrea01 » 15/05/2016, 20:47

Operazioni di Riaccertamento Ordinario
Reimputazione degli impegni tramite l'utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato
Impegni e accertamenti che non risultano esigibili al termine dell'esercizio corrente possono essere reimputati sull'esercizio N** o successivi con l'operazione di riaccertamento ordinario.
** L'anno N si riferisce all'esercizio per cui si sta redigendo / è stato approvato il bilancio di previsione.
L'anno N-1 quello per cui si sta predisponendo il conto consuntivo.

Questa operazione può essere effettuata indistintamente sia su impegni coperti da entrate dell'anno corrente, sia che si tratti di impegni coperti da fondo, come nel caso di impegni provenienti da riaccertamento straordinario.

Si noti che in fase di riaccertamento ordinario, a differenza di quanto avvenuto per il riaccertamento straordinario, sarà possibile effettuare una variazione di esigibilità unicamente per impegni ed accertamenti a competenza dell'anno trascorso. Impegni e accertamenti che si trovano a residuo già sull'anno N-1 e precedenti non potranno essere oggetto di riaccertamento (Es. Con il Riaccertamento Ordinario 2016 non posso reimputare un impegno che risulta a residuo già nell'anno 2015).
COSA NE PENSATE?
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Re: Reimputazione degli impegni tramite l'utilizzo del Fondo

Messaggioda Andrea74 » 16/05/2016, 8:07

Corretto.
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Re: Reimputazione degli impegni tramite l'utilizzo del Fondo

Messaggioda andrea01 » 16/05/2016, 9:29

Andrea74 ha scritto:Corretto.

Impegni e accertamenti che si trovano a residuo già sull'anno N-1 e precedenti non potranno essere oggetto di riaccertamento (Es. Con il Riaccertamento Ordinario 2016 non posso reimputare un impegno che risulta a residuo già nell'anno 2015).
MI CHIEDO:
Ma gl'impegni e accertamenti che si trovano a residuo già sull'anno N-1 e precedenti non potranno essere oggetto di riaccertamento, sono esenti dalla scadenza dell'obbligazione giuridica (Es. Con il Riaccertamento Ordinario 2016 non posso reimputare un impegno che risulta a residuo già nell'anno 2015).
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Re: Reimputazione degli impegni tramite l'utilizzo del Fondo

Messaggioda SOLVECOAGULA » 16/05/2016, 10:02

andrea01 ha scritto:
Andrea74 ha scritto:Corretto.

Impegni e accertamenti che si trovano a residuo già sull'anno N-1 e precedenti non potranno essere oggetto di riaccertamento (Es. Con il Riaccertamento Ordinario 2016 non posso reimputare un impegno che risulta a residuo già nell'anno 2015).
MI CHIEDO:
Ma gl'impegni e accertamenti che si trovano a residuo già sull'anno N-1 e precedenti non potranno essere oggetto di riaccertamento, sono esenti dalla scadenza dell'obbligazione giuridica (Es. Con il Riaccertamento Ordinario 2016 non posso reimputare un impegno che risulta a residuo già nell'anno 2015).


In che senso esenti?
Gli impegni che in sede di riaccertamento straordinario sono stati dichiarati come residui da anni precedenti, lo sono stati proprio in base alla loro esigibilità in quell'anno.

Ciò che risulta già nel 2015 un residuo (ultima frase del tuo post), per es. ciò che nel 2015 risulta riaccertato come un RP 2013, significa che già nel 2015 la sua esigibilità è stata rilevata e accertata come 2013. L'esigibilità anzi è stata la precondizione per poterlo accertare come tale (e quindi esentarlo da reimputazione).
Pertanto, se quanto riaccertato nel modo in cui sopra corrisponde a verità -> resta RP 2013 e non può essere reimputato ulteriormente.
Se invece trattasi di sbaglio (si è riaccertato come RP2013 con esigibilità 2013, ma si è sbagliato, ovvero il RP in questione aveva un'esigibilità posteriore), credo che l'unica sia quella di farlo confluire in avanzo (vincolandolo), ma sulle possibili soluzioni dell'erroe lascio anche ad altri la parola.
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Re: Reimputazione degli impegni tramite l'utilizzo del Fondo

Messaggioda Andrea74 » 16/05/2016, 12:12

Concordo pienamente con SOLVECOAGULA
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Re: Reimputazione degli impegni tramite l'utilizzo del Fondo

Messaggioda andrea01 » 16/05/2016, 17:49

SOLVECOAGULA HA SCRITTO:
Ciò che risulta già nel 2015 un residuo (ultima frase del tuo post), per es. ciò che nel 2015 risulta riaccertato come un RP 2013, significa che già nel 2015 la sua esigibilità è stata rilevata e accertata come 2013. L'esigibilità anzi è stata la precondizione per poterlo accertare come tale (e quindi esentarlo da reimputazione).
Pertanto, se quanto riaccertato nel modo in cui sopra corrisponde a verità -> resta RP 2013 e non può essere reimputato ulteriormente.

Domanda fino a quando ? Risposta ovvia fino a che non si materializzi l’esigibilita.Per cui si può verificare l’assurdo che un residuo del 2013…nel 2016 E OLTRE (FINO A QUANDO) sia ancora tale, e il principio che consente di continuare a gestire a residui gli impegni di cui non si conosce l'esatto importo al 31/12, ma per i quali la quantificazione esatta arriva entro il 28/02….. E SE NON ARRIVA CHE FINE FA???????’
Se è così mi sembra strano ed assurdo..alla faccia dell’eliminizaione dei residui.
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Re: Reimputazione degli impegni tramite l'utilizzo del Fondo

Messaggioda SOLVECOAGULA » 16/05/2016, 18:49

andrea01 ha scritto:SOLVECOAGULA HA SCRITTO:
Ciò che risulta già nel 2015 un residuo (ultima frase del tuo post), per es. ciò che nel 2015 risulta riaccertato come un RP 2013, significa che già nel 2015 la sua esigibilità è stata rilevata e accertata come 2013. L'esigibilità anzi è stata la precondizione per poterlo accertare come tale (e quindi esentarlo da reimputazione).
Pertanto, se quanto riaccertato nel modo in cui sopra corrisponde a verità -> resta RP 2013 e non può essere reimputato ulteriormente.

Domanda fino a quando ? Risposta ovvia fino a che non si materializzi l’esigibilita.


No, aspetta un attimo. Fermiamoci già qua.
Ripeto: di un residuo passivo del 2013, accertato come tale nel 2015, l'esigibilità sussiste già nel 2013!
Non ha per nulla "da materializzarsi".
Esigibilità (per es. 2013) significa che la prestazione contrattata (per le obbligazioni non da contratto il principio si estende per similitudine - salvo eccezioni da principi contabili) è stata eseguita a regola d'arte nel 2013 e non vi sono ostacoli al pagamento. Non conta se viene preteso il pagamento con fattura, ma se potrebbe essere preteso il pagamento da parte della controparte.
Se l'esigibilità invece al momento del riaccertamento straordinario era ventura/futura, allora l'impegno andava reimputato (secondo cronoprogramma).

Se è stato fatto un errore (mantenimento a residuo piuttosto che reimputazione), leggi il suggerimento al post precedente (cancellazione residuo e rimando ad avanzo con vincolo).
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Re: Reimputazione degli impegni tramite l'utilizzo del Fondo

Messaggioda Andrea74 » 16/05/2016, 21:26

andrea01, puoi fare un esempio delle tue perplessità? così magari ci intendiamo meglio si quanto si sta dicendo
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Re: Reimputazione degli impegni tramite l'utilizzo del Fondo

Messaggioda andrea01 » 17/05/2016, 11:43

Andrea74 ha scritto:andrea01, puoi fare un esempio delle tue perplessità? così magari ci intendiamo meglio si quanto si sta dicendo

Io mi riferisco a tutti quei casi in cui con il riaccertamento straordinario e successivamente con il riaccertamento ordinario si è accertato che l'obbligazione è certa (nasce dal contratto di somministrazione), è esigibile (perché al 31/12 la prestazione avvenuta) ma non è liquida perché non se ne conosce l'importo preciso e quindi il residuo sussiste.
Ora il principio consente di continuare a gestire a residui gli impegni di cui non si conosce l'esatto importo al 31/12, ma per i quali la quantificazione esatta arriva entro il 28/02.
C’è da chiedersi e se non arriva entro il 28/2 fino a quando questo residuo a motivo di essere,per quanti anni????
GRAZIE
Ultima modifica di andrea01 il 17/05/2016, 12:15, modificato 2 volte in totale.
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Re: Reimputazione degli impegni tramite l'utilizzo del Fondo

Messaggioda Andrea74 » 17/05/2016, 12:06

Se non è liquido, non può essere mantenuto a residuo passivo.
Esempio classico sono le utenze. Se le bollette di dicembre arrivano entro il 28/02 (o quantomeno entro la chiusura dei conti), si possono conservare gli importi a residuo perché ne conosciamo l'esatto ammontare.
Se arrivano oltre, devono essere liquidate sulla competenza dell'anno in corso.
La liquidità è presupposto per la conservazione dei residui tanto quanto la certezza e l'esigibilità.
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