Così recita l’art. 51 della Legge n. 342/2000: “non è da intendere rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione”.
Dunque, la norma si applica in caso di cessioni
• effettuate a titolo gratuito dall’impresa detentrice delle concessioni di edificare nei confronti dei Comuni;
• riguardanti aree e opere di urbanizzazione;
• effettuate o a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione.
Le cessioni di cui sopra, dunque, sono escluse dall’ambito di applicazione IVA e soggette esclusivamente all’imposta di registro proporzionale nella misura del 9%.