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limite studi e consulenze - art.6 dl 70/2010

MessaggioInviato: 30/05/2016, 11:06
da tobe
Chiedo un vostro parere su quanto segue:
il nostro comune (sotto i 1.000 abitanti) sostiene spese per circa 10.000 euro per prestazioni di servizi affidati ad una società esterna che predispone bilancio, rendiconto e tutti i vari adempimenti contabili ed amministrativi (i pochi dipendenti non sono in grado di svolgere tali adempimenti).
E' corretto considerare queste spese come prestazioni di servizi generiche o devono rientrare nelle spese per studi e consulenze soggette al limite di spesa di cui all'art.6 dl 70/2010, che per il comune in questione sarebbe "zero"?
Grazie

Re: limite studi e consulenze - art.6 dl 70/2010

MessaggioInviato: 30/05/2016, 13:07
da Rusciano Luciano
tobe ha scritto:Chiedo un vostro parere su quanto segue:
il nostro comune (sotto i 1.000 abitanti) sostiene spese per circa 10.000 euro per prestazioni di servizi affidati ad una società esterna che predispone bilancio, rendiconto e tutti i vari adempimenti contabili ed amministrativi (i pochi dipendenti non sono in grado di svolgere tali adempimenti).
E' corretto considerare queste spese come prestazioni di servizi generiche o devono rientrare nelle spese per studi e consulenze soggette al limite di spesa di cui all'art.6 dl 70/2010, che per il comune in questione sarebbe "zero"?
Grazie


In linea generale penso che la prestazione di cui parli possa essere annoverata tra le prestazioni di servizi e comunque penso che non rientrino nel limite previsto per studi e consulenze. Di seguito, un dettato della Corte dei Conti che ad un certo punto precisa ...." l’appalto di servizi, il quale ha ad oggetto la
prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e
prodotta senza caratterizzazione personale"... . Ora, nel tuo caso mi pare si tratti di una società che con una propria organizzazione di mezzi e personale si occupa dei servizi in questione...per cui direi che non rientra nella casistica delle consulenze/studi... Persino l'incarico all'avvocato che difende l'ente in giudizio non è studio/consulenza.... Spero di esserti stato utile.....nonostante LA CONFUSIONE REGNI SOVRANA NEL NOSTRO SETTORE ! :shock:


Come ha indicato la Sezione delle Autonomie con delibera 6 del 2008 ”le disposizioni
regolamentari non trovano applicazione a quelle materie, come l’appalto di lavori o di beni o di
servizi, di cui al d. lgs. n. 163/2006 (cosiddetto “codice dei contratti pubblici”). Infatti, secondo la
giurisprudenza amministrativa consolidata (da ultimo Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n.
263/2008) l’incarico professionale (di consulenza, studio o ricerca) in linea generale si configura
come contratto di prestazione d’opera ex artt. 2222-2238 c.c. riconducibile al modello della
locatio operis, rispetto al quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa
dall’esecutore.Concettualmente distinto rimane, pertanto, l’appalto di servizi, il quale ha ad oggetto la
prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e
prodotta senza caratterizzazione personale.
Con riferimento, poi, all’incarico conferito ad un libero professionista, avvocato esterno
all’Amministrazione, va distinta l’ipotesi della richiesta di una consulenza, studio o ricerca,
destinata sostanzialmente a sfociare in un parere legale, rispetto alla rappresentanza e patrocinio
giudiziale.
La prima ipotesi rientra sicuramente nell’ambito di previsione dell’art. 3 commi da 54 a 57 della
legge finanziaria per il 2008. La seconda, invece, esorbita concettualmente dalla nozione di consulenza, e quindi ad essa non potrà applicarsi la disciplina della legge finanziaria per il 2008 sopra indicata.
Con delibera n. 20/2009/P “ Ambito applicativo dell'art. 17, commi 30 e 30 bis del D.L. 78/2009,
convertito in L. 102/2009” la Sezione Centrale di controllo di legittimità, infine, ha individuato le
fattispecie che in relazione anche all’ambito applicativo di cui all’art. 7 comma 6 “possono,
comunque, essere considerate estranee alla previsione normativa:
a) le esternalizzazioni di servizi, necessarie per raggiungere gli scopi istituzionali
dell’amministrazione, sempreché non vi sia duplicazione con strutture interne e non vengano
posti in essere rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero incarichi di consulenza,
studio e ricerca;
b) le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge,
e sempreché manchi qualsiasi facoltà discrezionale dell’amministrazione;
c) il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell’amministrazione;
d) gli appalti, i contratti e gli incarichi conferiti nell’ambito delle materie regolate dal codice degli
appalti pubblici (decreto legislativo 163/2006 e successive modificazioni) per lavori, servizi e
forniture, atteso che trattasi di un “corpus” autonomo che trova in se stesso la propria compiuta
disciplina;
e) gli incarichi di docenza.”

Re: limite studi e consulenze - art.6 dl 70/2010

MessaggioInviato: 30/05/2016, 16:09
da tobe
Chiaro!
Ti ringrazio

Re: limite studi e consulenze - art.6 dl 70/2010

MessaggioInviato: 30/05/2016, 16:20
da ullifa
A mio avviso tali attività sono spese di personale dissimulate da prestazioni di servizio e comunque rientranti nel novero delle consulenze.

Consapevole dei limiti "umani" di un comune cosi piccolo sono state affidate all'eterno attività "istituzionali" dell'ente ("..ad una società esterna che predispone bilancio, rendiconto e tutti i vari adempimenti contabili ed amministrativi ...")

http://www.gazzettaamministrativa.it/op ... 005dcc639c

Risponde a principi di economicità e ragionevolezza la vigenza, in via generale, dell´obbligo delle pubbliche amministrazioni di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali con il migliore e il più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui esse dispongono, rendendosi ammissibile il ricorso ad incarichi e consulenze professionali esterne soltanto in presenza di specifiche condizioni quali la straordinarietà e l´eccezionalità delle esigenze da soddisfare, la carenza di strutture e/o di personale idoneo, il carattere limitato nel tempo e l´oggetto circoscritto dell´incarico e/o della consulenza

Re: limite studi e consulenze - art.6 dl 70/2010

MessaggioInviato: 31/05/2016, 9:53
da Rusciano Luciano
[quote="ullifa"]A mio avviso tali attività sono spese di personale dissimulate da prestazioni di servizio e comunque rientranti nel novero delle consulenze.

Beh, a dire il vero la tua impostazione mi sembra , a ben vedere, corretta...Il problema è che siamo parte di un Paese in cui è vero tutto e il contrario di tutto...Tante volte mi sono imbattuto in sentenze della corte dei conti (ad esempio della Lombardia) che affermava cose assolutamente contrastanti con qanto affermato da altre sezioni regionali della corte, o comunque se proprio non contrastanti quanto meno non perfettamente allineate... Certo, per quanto letto (il link che hai postato ) mi sembra che tu abbia ragione...o comunque la mia sensazione è che tu abbia meglio centrato l'argomento, tuttavia la mia impostazione potrebbe lasciare qualche spiraglio a chi ha fatto la domanda ... :roll: