FAMA' ELISA ha scritto:Essendo scaduti i tempi di approvazione bilancio 30 Aprile sei in gestione provvisoria
Concordo con Elisa e aggiungo che:
TUEL aggiornato al DLgs 118/2011
–
coordinato con il
D.Lgs n. 126 del 2014
–
in vigore dal
1° gennaio 2015.
Art.163.
Esercizio provvisorio e gestione provvisoria.
2.Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato
entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l’esercizio
provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i
termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita
esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei
corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio
approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione
provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l’ente può
assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti
giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla
legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all’ente. Nel corso della gestione
provvisoria l’ente può disporre pagamenti solo per
l’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle
obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali
esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla
legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di
mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le
sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati
danni patrimoniali certi e gravi all’Ente.
3. L’esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con
decreto del Ministro dell’interno che, ai sensi di quanto
previsto dall’articolo 151, primo comma, differisce il termine
di approvazione del bilancio, d’intesa con il Ministro dell’
economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato
- città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze.
Nel corso dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso
all’indebitamento e gli enti posso no impegnare solo spese
correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di
giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di
somma urgenza. Nel corso dell’esercizio provvisorio è
consentito il ricorso all’anticipazione di tesoreria di cui
all’articolo 222.