Andrea74 ha scritto:L'accertamento e la conservazione a residui attivi non sono in linea con il principio contabile.
Ti suggerirei di reiscrivere le previsioni in entrata e in uscita nel 2016 (e eventualmente anni successivi secondo cronoprogramma).
Con il rendiconto 2016, stralcerai il residuo attivo 2015 relativo al contributo, il che ti annullerà l'avanzo vincolato.
In questo modo, oltre a rispettare i principi, non avrai impatto sul pareggio di bilancio.
Non c'è nemmeno elusione del patto 2015, trattandosi di contributo c/capitale e quindi valendo la cassa.
Certo, andrà motivata la doppia iscrizione, ma l'incertezza nella prima applicazione dei principi può essere difendibile.
Ho alcuni casi analoghi che mi trascino dal riaccertamento straordinario fatto nel 2014 essendo ente in sperimentazione da quell'anno. La difficoltà a suo tempo di definire se i contributi regionali relativi ai finanziamenti erano o meno a rendicontazione mi sta generando ora non pochi problemi ai fini del pareggio-patto, poichè sono stati mantenuti in avanzo ed ora ho difficoltà di applicazione. La Regione non era in sperimentazione nel 2014, le erogazioni di tale contributo avvengono con modalità precise (prima tranche in acconto del 10% all'approvazione del programma del finanziamento che quindi sono già stati riscossi da tempo, la seconda tranche in acconto del 40% al momento dell'approvazione della consegna dei lavori alla ditta appaltatrice, ulteriore 40% al raggiungimento del 50% dei lavori svolti e da documentare con apposita rendicontazione, ed infine il 10% finale è erogato a seguito della comunicazione alla Regione del CRE/collaudo dell'opera). Quasi tutti i finanziamenti regionali seguono queste modalità.
Ora il principio contabile punto 3.6 lett. c. chiarisce che i contributi a rendicontazione:
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Sono costituiti dai trasferimenti erogati annualmente a favore di un’amministrazione sulla base della rendicontazione delle spese sostenute, e di una precedente formale deliberazione/determinazione dell’ente erogante di voler finanziare la spesa “a rendicontazione”. La Regione non li aveva definiti a rendicontazione e teoricamente, quindi, contributi di questo genere non sarebbero tali. Pur tuttavia, trattandosi di scadenze di attribuzione fissate dall'ente erogatore che dipendono comunque dall'andamento dei lavori dell'ente percipiente, riterrei di poter correttamente considerarli alla stregua di contributi a rendicontazione. E quindi seguire la stessa modalità che ha citato Andrea. Alcuni colleghi mi hanno precisato che, agendo sugli equilibri finanza-patto, sarebbe meglio, a scanso di equivoci, richiedere un parere ad Arconet o Corte dei Conti. Voi che ne pensate?