Avevo già postato un quesito simile ma forse non chiaro, quindi chiedo di nuovo la vostra attenzione in merito alla necessità di provvedere al riequilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 193 del TUEL.
iL comma 28 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2016 prevede che: "Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015"
Il nostro Ente, avendo approvato il bilancio fuori termine (pur dando atto della conferma della generalità delle aliquote ed imposte) non ha adottato l'espressa deliberazione prevista da tale comma mentre ha previsto in bilancio il gettito dell'entrata relativa a tale maggiorazione , ( nella stessa misura applicata per l'anno 2015) creando quindi uno squilibrio di bilancio.
Con il provvedimento di riequilibrio che si intende adottare ai sensi dell'articolo 193 del TUEL "....Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2"
, si andrebbe a ripristinare una maggiorazione pari a quella in vigore dello scorso esercizio 2015, quindi senza alcun aumento, nel rispetto quindi del comma 26 dell'articolo 1 della medesima legge finanziaria laddove prevede che "per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali ".
Ritenete possibile l'operazione?