Il Nostro Comune vanta nei confronti dell’ente d’ambito per la gestione del servizio idrico integrato un credito derivante dal rimborso della società delle rate di mutuo anticipate dal Comune; l’ente d’ambito avrebbe dovuto rimborsare anno per anno tali quote, ma non lo ha mai fatto.
Ciò ha comportato nel corso degli anni la costituzione di una consistente mole di residui attivi originati appunto dai crediti vantati nei confronti dell’ente d’ambito, conseguentemente il nostro Comune ha visto accrescersi considerevolmente gli stanziamenti a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità sia a preventivo che nell’accantonamento a consuntivo.
Lo scorso mese di aprile l’ente d’ambito in argomento è stato ammesso dal Tribunale alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale.
Il decreto di omologa ha previsto la “Postergazione integrale dei crediti vantati dalle anticipazioni dei comuni soci della società secondo il disposto dell’art. 2467 c.c. sino a completa esecuzione della proposta”.
A tale proposito si intende chiedere il vostro autorevole parere riguardo due punti:
1) Il rimborso ai comuni soci (quindi anche allo scrivente) sarà effettuato dopo il pagamento integrale degli altri creditori sociali al 100%?, oppure secondo la percentuale loro riconosciuta dal decreto? (66%).
2) La postergazione del credito ci da titolo secondo voi per eliminare tale credito da quelli di dubbia esigibilità? E conseguentemente ridurre l’importo del f.c.d.e. a preventivo e consuntivo?