Indebito Reverse charge: modalità per il ravvedimento

La violazione da indebito Reverse charge si verifica laddove il cedente o prestatore emetta erroneamente fattura senza applicazione dell’IVA in realtà dovuta. Nel caso in cui la violazione sia commessa senza volontà di frode e l’IVA venga comunque versata dal cessionario, la sanzione prevista dall’art. 6, comma 9-bis.2, DLgs n. 471/97 è fissa (per un importo compreso tra 250 e 10.000 euro) e deve essere versata dal prestatore, solidalmente con il cessionario. Il cedente o prestatore, però, non è tenuto all'assolvimento dell'imposta (già versata dal committente).
È comunque possibile ricorrere al ravvedimento operoso (ex art. 13, DLgs n. 472/97) per godere delle relative riduzioni di sanzione previste.
È comunque possibile ricorrere al ravvedimento operoso (ex art. 13, DLgs n. 472/97) per godere delle relative riduzioni di sanzione previste.