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alienazione beni patrimoniali

MessaggioInviato: 02/08/2016, 14:02
da Lory1974
Buongiorno,
Il comma 443 dell'art. 1 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 stabilisce che "in applicazione del secondo periodo comma 6 dell'art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000, i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito".
Il mio Ente intende alienare una partecipazione in una società e con il ricavato andrà a coprire spese di investimento ed estinzione di mutui/prestiti. Dovrà inoltre pagare un'indennizzo sull'estinzione del prestito imputato nelle spese correnti.
Si chiede se i proventi da alienazione possono andare a finanziare la quota di indennizzo. E se si, se esiste una normativa in merito

Re: alienazione beni patrimoniali

MessaggioInviato: 03/08/2016, 3:26
da Marco Sigaudo
Buongiorno Lory1974.
Una normativa che tratti specificatamente il Tuo caso non mi pare esista.
Di fatto essendo però le spese correnti riconducibili alle spese in conto capitale non vedo cause ostative.

Re: alienazione beni patrimoniali

MessaggioInviato: 03/08/2016, 8:40
da mcmurtry
Mi perdonerà Marco Sigaudo ma non sono molto d'accordo.

Per consolidata giurisprudenza della Corte dei conti l'indennizzo dovuto per estinzione anticipata dei mutui è pacificamente spesa corrente e, in assenza di una previsione di legge esplicita (cosa che non mi pare essere né il comma 443 citato né la successivva disposizione di cui all'articolo 56-bis, comma 11, del D.L. 69/2013, relativa alle alienazioni di patrimonio immobiliare disponibile), ritengo che debba essere finanziato da entrate correnti oppure, eventualmente, da avanzo libero, ai sensi dell'articolo 187, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 267/2000 quale spesa corrente a carattere non permanente, dovendo tuttavia tenere ben presente le priorità dettate per l'utilizzo dell'avanzo.