NUOVO INDEBITAMENTO

Se si volesse procedere a nuovi investimenti finanziati da indebitamento quali sono, secondo la vigente normativa, le condizioni ed i limiti ?
1) Secondo l'articolo 10 della Legge 243/2012 ciascun ente territoriale può in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione.
Le operazioni di indebitamento sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione
interessata, compresa la medesima regione, come definito dall'articolo 9, comma 1, lettera a).
2) Secondo il ddl di modifica della predetta Legge 243/2012 è stata anche cancellata la disposizione secondo cui ciascun ente territoriale può in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilanci di previsione.
Regioni ed enti locali dovranno concorrere ad assicurare la sostenibilità del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche secondo modalità che saranno definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge sul pareggio di bilancio.
Vi risulta corretto e, pertanto, stante la vigente normativa è tutt'ora impossibile procedere a nuovo indebitamento in difformità delle suddette disposizioni ?
Grazie
1) Secondo l'articolo 10 della Legge 243/2012 ciascun ente territoriale può in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione.
Le operazioni di indebitamento sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione
interessata, compresa la medesima regione, come definito dall'articolo 9, comma 1, lettera a).
2) Secondo il ddl di modifica della predetta Legge 243/2012 è stata anche cancellata la disposizione secondo cui ciascun ente territoriale può in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilanci di previsione.
Regioni ed enti locali dovranno concorrere ad assicurare la sostenibilità del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche secondo modalità che saranno definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge sul pareggio di bilancio.
Vi risulta corretto e, pertanto, stante la vigente normativa è tutt'ora impossibile procedere a nuovo indebitamento in difformità delle suddette disposizioni ?
Grazie